Sentenza n. 532/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, che aveva accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella sentenza. Ha dedotto e documentato che la pronuncia era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato di avere erogato il voucher della carta del docente in data 12 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e aveva soddisfatto il credito oggetto dell’azione di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione era avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha verificato l’avvenuta esecuzione della sentenza posta a fondamento della domanda.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato indicato quale presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza azionata, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese se l’adempimento è avvenuto con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese può essere fondata sulla soccombenza virtuale dell’amministrazione, valutando il comportamento tenuto prima dell’adempimento sopravvenuto.
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