Cassazione Civile, Ordinanza n. 06141/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
Un imprenditore aveva impugnato due avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2009 e 2010, emessi per omessa denuncia relativa all'occupazione di un'area demaniale destinata ad ormeggio di natanti in località Talamone. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo il Comune privo di competenza impositiva, e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello del Comune affermando che l'attività portuale era sottratta alla potestà impositiva comunale e soggetta alla disciplina dell'Autorità Marittima. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità/illegittimità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o omessa, lamentando violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) omessa pronuncia sui motivi di appello e violazione/falsa applicazione dell'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo la legittimazione del Comune a imporre la Tarsu nelle aree portuali ove non sia istituita un'autorità portuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e che, comunque, si trattava di doppia conforme, con conseguente limite al sindacato motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui denunciava l'omessa pronuncia, perché tale vizio doveva essere dedotto come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione; per il resto ha escluso la fondatezza delle censure. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma relativa all'obbligo di denuncia ai fini Tarsu, in relazione alla contestazione dell'omessa dichiarazione dell'occupazione dell'area
richiamato per affermare che l'attività portuale era sottoposta alla disciplina dell'Autorità Marittima, con poteri di regolamentazione e vigilanza
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
usato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza e vizio di motivazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza
richiamato quale norma che impone l'esposizione concisa dei motivi della decisione
richiamato in tema di deposito del ricorso e istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio; la sua violazione non comporta improcedibilità se gli atti non sono indispensabili
richiamato per il limite al vizio motivazionale in caso di doppia conforme
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
invocato dal ricorrente per sostenere la competenza comunale a imporre la Tarsu nelle aree portuali prive di autorità portuale
artt. 62, 65 e 69 d.lgs. n. 507/1993
richiamati nei motivi di appello e nel ricorso come quadro normativo della Tarsu e dei presupposti impositivi
art. 4 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani
richiamato come disciplina regolamentare locale rilevante per l'applicabilità della Tarsu
indicato dalla Corte come norma da dedurre specificamente per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata allegazione o menzione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina di per sé l'improcedibilità del ricorso, che ricorre solo se gli atti indispensabili mancano effettivamente e siano necessari per decidere.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai limitato alle sole anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante; non sono più sindacabili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c..
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo e deve essere dedotta specificamente come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere fatta valere come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
- Per censurare efficacemente la mancata decisione su una domanda o un motivo, il ricorrente deve individuare con precisione il fatto processuale omesso, così da consentire alla Corte di legittimità l'esame diretto degli atti del giudizio di merito.
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