Cassazione Civile, Ordinanza n. 07279/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una socia di una s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, sia in favore della società sia in proprio, nei confronti dell'amministratrice in carica, dell'ex amministratore revocato che si assumeva essere anche amministratore di fatto, e di altri soci. La ricorrente lamentava, in sintesi, che la gestione sociale avesse sostenuto costi ingiustificati e pregiudizievoli: in particolare, la transazione con l'ex amministratore avrebbe comportato il pagamento di un compenso ritenuto indebito o eccessivo; la spesa pubblicitaria e i costi del personale sarebbero stati frutto di scelte abusive e contrarie all'interesse sociale; i bilanci sarebbero stati falsi perché avrebbero imputato a patrimonio netto utili che, secondo l'assunto, dovevano essere iscritti come debiti verso i soci. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione confermando il rigetto di primo grado. Con il ricorso per cassazione la socia denunciava la violazione degli artt. 2391, 2392, 2476, 2485 e 2486 c.c., sostenendo che i giudici di merito non avessero colto il conflitto di interessi e l'abusività delle scelte gestorie, né il ruolo sostanziale dell'ex amministratore come gestore di fatto; inoltre sosteneva che la falsità dei bilanci fosse stata allegata per dimostrare la prosecuzione illegittima dell'attività sociale e il danno derivatone, non per ottenere la caducazione dei bilanci stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso che la transazione con l'ex amministratore fosse manifestamente irragionevole o frutto di un conflitto di interessi rilevante ai fini dell'azione risarcitoria ex art. 2476 c.c.: la somma pattuita era stata ritenuta il compenso per attività già svolta, inferiore a quanto richiesto in giudizio dall'ex amministratore, e non erano emersi indici concreti di perseguimento di un interesse extrasociale da parte degli amministratori o degli altri soci. La Corte ha ribadito che, nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori, il sindacato giudiziale sulle scelte di gestione è possibile quando la condotta sia ex ante manifestamente avventata, imprudente o priva di razionale fondamento, specie in presenza di conflitto di interessi, ma che la prova di tali elementi spetta all'attore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto della pretesa falsità dei bilanci e, comunque, pretendeva un nuovo giudizio di fatto sulla natura della posta di bilancio e sullo stato di scioglimento della società, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
fondamento dell'azione sociale di responsabilità contro amministratori di diritto o di fatto; include anche condotte connotate da conflitto di interessi e da gestione imprudente o avventata che arrechino danno alla società
la possibilità di agire per l'annullamento dei contratti conclusi in conflitto di interessi non esclude l'autonoma azione risarcitoria per i danni causati alla società dalla medesima condotta
il conflitto di interessi richiede un'incompatibilità concreta tra interessi del rappresentato e interessi personali del rappresentante o di terzi, da valutarsi sul singolo atto
richiamato in tema di conflitto di interessi dell'amministratore e dovere di lealtà verso la società
richiamato quale norma sulla responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri gestori
richiamato dalla ricorrente in relazione allo stato di scioglimento della società e ai doveri conseguenti
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti alla gestione dopo il verificarsi di una causa di scioglimento
il conflitto di interessi e gli accertamenti fattuali del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori di una s.r.l., il giudice può sindacare le scelte gestorie solo se siano ex ante manifestamente avventate, imprudenti o prive di razionale fondamento; la semplice insoddisfazione per l'esito economico dell'operazione non basta.
- Il conflitto di interessi rilevante ai fini della responsabilità dell'amministratore non si presume dalla mera divergenza tra interesse della società e interesse personale o di terzi, ma va provato in concreto con riferimento al singolo atto e alle sue modalità, mostrando che l'operazione non rispondeva ad alcun apprezzabile interesse sociale ed era pregiudizievole per la società.
- L'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto gestorio compiuto, ma si estende agli elementi di contesto da cui desumere la violazione del dovere di lealtà e la concreta incompatibilità tra interesse sociale e interesse extrasociale.
- La domanda risarcitoria fondata su asserite irregolarità di bilancio non può essere accolta se non viene specificamente censurata la ratio decidendi del giudice di merito e se richiede una nuova valutazione del fatto sulla natura delle poste contabili o sull'effettiva sussistenza del danno.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio di merito una nuova ricostruzione della dinamica fattuale, della colpa, del nesso causale e dell'entità del danno, quando la decisione impugnata sia sorretta da corretti principi giuridici.
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