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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che lo aveva condannato per estorsione (capo B) e aveva dichiarato prescritti gli altri reati (capi A e C). Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della credibilità della persona offesa e la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni; 2) l'applicazione, per l'intero periodo, dell'aggravante delle "persone riunite" nonostante il coimputato LANGELLOTTO avesse cessato la sua condotta nel 1994; 3) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dell'imputato) ritenendo che fosse stata dichiarata erroneamente contumace nel primo grado e che l'esame fosse necessario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo manifestamente infondati e inammissibili: non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti o della credibilità della persona offesa salvo manifeste contraddizioni, e la richiesta di rinnovo dell'istruzione era generica e non giustificata dalla necessità probatoria. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato l'erronea estensione dell'aggravante delle persone riunite all'intero periodo 1989-2001, mentre le risultanze indicano che la co-concorrenza dei partecipanti si è interrotta nel 1994. Esclusa l'aggravante dal 1994, la Corte ha quindi calcolato i termini di prescrizione (tenendo conto delle cause di sospensione indicate in sentenza: 528 giorni in primo grado e 45 in secondo) e constatato che il reato di cui al capo B) si era estinto per prescrizione (termine massimo spirato il 4 febbraio 2015 per la parte non aggravata e il 4 agosto 2020 per la parte aggravata). Poiché i reati risultano estinti per prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e tutti i reati rubricati si sono estinti.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; richiamata in relazione alla fattispecie punibile e agli elementi costitutivi del reato posti a fondamento della condanna

  • art. 629 cod. pen.

    Prevede circostanze aggravanti (fra cui la riunione di più persone) la cui operatività è stata valutata nel tempo: la Corte ha chiarito che l'aggravante delle "persone riunite" può operare solo per il periodo in cui effettivamente è sussistente la concorso di più persone

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; utilizzato nella contestazione originaria ma la Corte ha limitato il concorso temporale effettivo fra i partecipanti

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini di prescrizione per i reati; applicata per calcolare la scadenza del termine massimo tenendo conto delle circostanze del procedimento

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce le modalità di computo ed effetti della prescrizione; usato insieme all'art. 157 per determinare le date di estinzione del reato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità e l'inammissibilità dei motivi che si limitano a riprodurre doglianze di merito senza confronto argomentato con la motivazione impugnata

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    Riguarda il rinnovamento dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ribadito che l'ammissione dell'esame dell'imputato richiede specifiche esigenze indicate dalla parte istante

  • art. 3 Cost.

    Richiamato fra le censure relative al rispetto dei principi costituzionali (es. ragionevole durata del processo) ma senza incidere sull'esito per Cassazione

  • art. 111 Cost.

    Richiesto in motivi di violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistenti vizi tali da configurare violazione dei principi di diritto processuale garantiti dall'articolo

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione ampia dei fatti o della credibilità delle prove: la valutazione delle risultanze probatorie compete al giudice di merito e può essere sindacata in legittimità solo per vizi logico-giuridici evidenti o contraddizioni manifeste
  • La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto argomentato e puntuale con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità del motivo per violazione dei limiti del giudizio di legittimità
  • L'aggravante prevista per la riunione di più persone opera solo per il periodo temporale in cui la concorso di più persone è effettivamente presente: se un coautore cessa la sua partecipazione, l'aggravante non può essere estesa a periodi successivi
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le cause di sospensione e interruzione indicate nei provvedimenti e può determinare l'estinzione del reato anche se è stata emessa una condanna in appello; l'annullamento per prescrizione è possibile quando il termine è spirato anteriormente alla pronuncia
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello richiede specificità e la dimostrazione della sua necessità probatoria; istanze generiche possono essere respinte o dichiarate inammissibili

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