Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che lo aveva condannato per estorsione (capo B) e aveva dichiarato prescritti gli altri reati (capi A e C). Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della credibilità della persona offesa e la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni; 2) l'applicazione, per l'intero periodo, dell'aggravante delle "persone riunite" nonostante il coimputato LANGELLOTTO avesse cessato la sua condotta nel 1994; 3) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dell'imputato) ritenendo che fosse stata dichiarata erroneamente contumace nel primo grado e che l'esame fosse necessario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo manifestamente infondati e inammissibili: non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti o della credibilità della persona offesa salvo manifeste contraddizioni, e la richiesta di rinnovo dell'istruzione era generica e non giustificata dalla necessità probatoria. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato l'erronea estensione dell'aggravante delle persone riunite all'intero periodo 1989-2001, mentre le risultanze indicano che la co-concorrenza dei partecipanti si è interrotta nel 1994. Esclusa l'aggravante dal 1994, la Corte ha quindi calcolato i termini di prescrizione (tenendo conto delle cause di sospensione indicate in sentenza: 528 giorni in primo grado e 45 in secondo) e constatato che il reato di cui al capo B) si era estinto per prescrizione (termine massimo spirato il 4 febbraio 2015 per la parte non aggravata e il 4 agosto 2020 per la parte aggravata). Poiché i reati risultano estinti per prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e tutti i reati rubricati si sono estinti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di estorsione; richiamata in relazione alla fattispecie punibile e agli elementi costitutivi del reato posti a fondamento della condanna
Prevede circostanze aggravanti (fra cui la riunione di più persone) la cui operatività è stata valutata nel tempo: la Corte ha chiarito che l'aggravante delle "persone riunite" può operare solo per il periodo in cui effettivamente è sussistente la concorso di più persone
Principio del concorso di persone nel reato; utilizzato nella contestazione originaria ma la Corte ha limitato il concorso temporale effettivo fra i partecipanti
Disciplina i termini di prescrizione per i reati; applicata per calcolare la scadenza del termine massimo tenendo conto delle circostanze del procedimento
Stabilisce le modalità di computo ed effetti della prescrizione; usato insieme all'art. 157 per determinare le date di estinzione del reato
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità e l'inammissibilità dei motivi che si limitano a riprodurre doglianze di merito senza confronto argomentato con la motivazione impugnata
Riguarda il rinnovamento dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ribadito che l'ammissione dell'esame dell'imputato richiede specifiche esigenze indicate dalla parte istante
art. 3 Cost.
Richiamato fra le censure relative al rispetto dei principi costituzionali (es. ragionevole durata del processo) ma senza incidere sull'esito per Cassazione
art. 111 Cost.
Richiesto in motivi di violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistenti vizi tali da configurare violazione dei principi di diritto processuale garantiti dall'articolo
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione ampia dei fatti o della credibilità delle prove: la valutazione delle risultanze probatorie compete al giudice di merito e può essere sindacata in legittimità solo per vizi logico-giuridici evidenti o contraddizioni manifeste
- La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto argomentato e puntuale con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità del motivo per violazione dei limiti del giudizio di legittimità
- L'aggravante prevista per la riunione di più persone opera solo per il periodo temporale in cui la concorso di più persone è effettivamente presente: se un coautore cessa la sua partecipazione, l'aggravante non può essere estesa a periodi successivi
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le cause di sospensione e interruzione indicate nei provvedimenti e può determinare l'estinzione del reato anche se è stata emessa una condanna in appello; l'annullamento per prescrizione è possibile quando il termine è spirato anteriormente alla pronuncia
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello richiede specificità e la dimostrazione della sua necessità probatoria; istanze generiche possono essere respinte o dichiarate inammissibili
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