Cassazione Penale, Ordinanza n. 17179/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché generico e non confrontato con gli argomenti della decisione impugnata. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di rinvio, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Ferrara per plurime condotte in continuazione riconducibili alla detenzione e cessione di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis c.p., assumendo la mancata indicazione dei criteri seguiti per determinare la pena irrogata. La censura era formulata in termini generici e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, né con il diniego delle attenuanti generiche, la fissazione della pena base, la continuazione interna per le numerose cessioni di cocaina e gli aumenti per i reati satelliti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per plurime condotte di cessione di cocaina in continuazione.
Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la determinazione della pena, ma la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e non affetta da vizi.
Invocato dal ricorrente in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura è stata ritenuta generica e infondata.
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico, che non consideri pena base, attenuanti, continuazione e aumenti, è inammissibile.
- La motivazione sulla determinazione della pena è immune da censura in cassazione quando risulti solida, adeguata e priva di manifesta illogicità.
- Il giudice di merito può valorizzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, la professionalità dell'attività di spaccio e la protrazione della condotta per un ampio arco temporale.
- Il mancato confronto con le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e con i criteri adottati per la pena base rende il motivo di ricorso non idoneo a instaurare un sindacato di legittimità effettivo.
Come è indicizzato
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