Sentenza n. 99/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell’antigiuridicità del silenzio-inadempimento sulle proprie istanze ricevute dal Comune intimato a protocollo n. 35281 del 10.12.2024, a protocollo n. 35279 del 10.12.2024, a prot. n. 35278 del 10.12.2024 ed a protocollo n. 18612 del 9.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune su quattro istanze di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo privato e pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato al Comune quattro istanze, ricevute e protocollate, per il rilascio di autorizzazioni relative all’installazione di diversi impianti pubblicitari, su suolo privato e su suolo pubblico. Nonostante il successivo sollecito trasmesso via PEC, il Comune non ha adottato alcun provvedimento, neppure di natura istruttoria. La società ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato l’antigiuridicità del silenzio serbato dal Comune sulle quattro istanze. Il Collegio ha ritenuto che, a fronte di istanze puntuali, ricevute e protocollate, l’amministrazione avesse il dovere di concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990. Non era consentito ignorare le domande, non risultando esse manifestamente infondate o meramente dilatorie. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, potendo adottare un provvedimento positivo o negativo. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice può accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare all’amministrazione di provvedere.
Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere i procedimenti avviati su istanza del privato mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
I rapporti tra privato e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; tali principi escludono, in particolare, l’obbligo di definire istanze manifestamente infondate e dirette soltanto a imporre inutili adempimenti formali.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione impedisce che l’attività amministrativa sia inutilmente gravata da istanze manifestamente infondate o meramente strumentali.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza puntuale, ricevuta e protocollata dall’amministrazione, impone in linea generale l’avvio e la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso; l’inerzia dell’amministrazione è illegittima e può essere fatta valere con il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio sul silenzio, l’ordine giudiziale di provvedere non comporta l’obbligo di adottare un esito favorevole per il richiedente: l’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi positivamente o negativamente, purché adotti una decisione espressa entro il termine assegnato.
- I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, insieme al principio di buon andamento, escludono l’obbligo di definire istanze manifestamente infondate e dirette esclusivamente a imporre inutili adempimenti formali; tale limite non opera quando le istanze siano puntuali e non manifestamente infondate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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