Cassazione Penale, Sentenza n. 37181/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di revoca ex art. 669 c.p.p. della condanna del Tribunale di Milano (sentenza 29/11/2007, irrevocabile 24/03/2010), sostenendo che quella condanna riguardava lo stesso fatto associativo già giudicato dal Tribunale di Genova (sentenza 30/01/2006, irrevocabile 20/03/2009). La difesa deduceva violazione del principio ne bis in idem e censurava la motivazione del giudice dell'esecuzione per mancanza, contraddittorietà e travisamento degli accertamenti di merito, in particolare sul punto della identità o distinzione fra le due associazioni (sovrapposizione di soggetti partecipanti, ruolo apicale di El Faria, ampiezza organizzativa internazionale, canali di approvvigionamento e tipo di stupefacente). Il pubblico ministero aveva invece chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse motivato in modo adeguato e coerente la conclusione di diversità delle due associazioni: la decisione contestata appariva contraddittoria e carente perché non aveva approfondito punti decisivi indicati nelle due sentenze di merito (sovrapposizione di alcuni partecipi, ruolo apicale di El Faria, presenza di partecipi non identificati, contatti e intercettazioni che potevano connettere i fatti, differenze nei canali di approvvigionamento e nell'ambito territoriale). La Corte ha richiamato i criteri di diritto per l'applicazione del divieto di bis in idem in rapporto ai reati associativi (identità storico-naturalistica del fatto considerata in tutti i suoi elementi: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) e ha ritenuto necessario un nuovo, più approfondito giudizio di fatto sul punto se si trattasse di una sola organizzazione articolata oppure di due organismi distinti.
Norme richiamate
Norma invocata per la revoca della condanna esecutiva; la Corte la ricondusse al più ampio principio del ne bis in idem, rilevando che la valutazione della identità del fatto va compiuta con riferimento alla disciplina connessa (art. 649 c.p.p.) e richiede verifica fattuale approfondita
La Corte ha richiamato l'art. 649 come collegato a art. 669 in materia di divieto di duplicazione del processo: per 'medesimo fatto' va intesa la corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona
Norma sostanziale sul reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, materia centrale della valutazione sulla identità o diversità delle associazioni contestate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Viene indicato come motivo di impugnazione richiamato dal ricorrente; la Corte considera rilevanti gli errori di applicazione della normativa sostanziale e procedurale contestati
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo relativo a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto fondata la censura per carenze argomentative e contraddizioni nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem richiede la comparazione della 'stessa fattispecie' nella sua configurazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona
- Nei reati associativi è questione di fatto stabilire se il medesimo soggetto abbia partecipato a un'unica organizzazione articolata o a più organizzazioni distinte: tale accertamento è riservato al giudice di merito ma richiede motivazione logica e completa
- Non sono determinanti, da soli, la diversa origine investigativa o la parziale differenza del tipo di sostanza o del numero dei partecipanti: tali elementi vanno valutati nel contesto per verificare se sono compatibili con una articolazione interna di una stessa associazione o segnano una pluralità di organismi autonomi
- La presenza di partecipi comuni e di ruoli apicali sovrapponibili tra procedimenti è un indice rilevante che impone un'analisi approfondita sul grado di identità organizzativa e funzionale
- In caso di dubbi o motivazioni contraddittorie del giudice dell'esecuzione, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame; la carenza motivazionale rende nulla la decisione sull'operatività del ne bis in idem
- Nelle situazioni ambigue l'interpretazione deve privilegiare la prospettiva cautelativa a favore dell'imputato: incertezze non adeguatamente risolte dal giudice di merito possono rilevare ai fini della preclusione del bis in idem
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