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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13835/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalizzato come contratto di collaborazione tra una società e un collaboratore. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria del collaboratore, ritenendo illegittimo il recesso per giusta causa intimato dalla società, e aveva rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo relativa a una mensilità vantata dal collaboratore. La Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello della società. In Cassazione la società ricorrente aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la rinuncia era conseguenza di una transazione intervenuta tra le parti, sottoscritta anche dal lavoratore e dal suo difensore, con previsione di compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolare perché effettuata dal difensore munito di idonea procura speciale e coerente con la transazione intervenuta tra le parti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in conformità all’accordo tra le parti, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia regolarmente proposta al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La misura del contributo unificato aggiuntivo non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente da soggetto legittimato e corredata da procura speciale idonea, produce l’estinzione del processo.
  • Quando le parti definiscono transattivamente la lite e convengono la compensazione delle spese, il giudice può recepire tale regolazione senza porre le spese a carico di una sola parte.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni soccombenti o inammissibili non si applica estensivamente ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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