Cassazione Penale, Sentenza n. 30659/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/11/2022 del Tribunale di Bolzano che aveva accolto l'istanza di riesame di Boudjelti Joucef e revocato la custodia cautelare in carcere disposta il 28/10/2022. Il Procuratore sosteneva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale rispetto all'art. 628 c.p., ritenendo che il reiterato divincolarsi dell'indagato non fosse mera opposizione passiva ma uso di forza finalizzato a neutralizzare l'azione dell'operatore e favorire la fuga, con conseguente ricaduta nella fattispecie della rapina impropria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la condotta consistente nel continuo divincolarsi/dimenarsi va qualificata come comportamento violento rilevante ai fini penali (conformemente a precedente giurisprudenza che considera strattonare e divincolarsi esercizio di energia fisica). Pertanto la fattispecie è stata riqualificata ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. (rapina impropria). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio cautelare, secondo l'art. 309, co. 7, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la condotta di divincolarsi, impiegata per sottrarsi all'arresto connesso alla sottrazione della borsa, rientri nello schema della rapina impropria previsto dal secondo comma.
art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
La giurisprudenza richiamata chiarisce che lo strattonare o il divincolarsi integra resistenza quando non si limita a mera opposizione passiva ma impiega forza per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e tentare la fuga.
Norma procedurale che disciplina la competenza al giudice per eventuale rinvio e riesame della misura cautelare: la Corte ha rinviato al Tribunale competente per nuovo giudizio cautelare.
Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 (Muccardi)
Principio di diritto secondo il quale il divincolarsi e anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano impiego di energia fisica.
Sez. 1, Sentenza n. 29614 del 31/03/2022 (Manusia)
Precedente che specifica che il divincolarsi integra il reato di resistenza quando impiegato per impedire l'arresto, neutralizzare l'azione dell'operatore e tentare la fuga; principio usato per distinguere opposizione passiva da condotta violenta.
Massime di principio
- Il semplice divincolarsi o uno strattone possono essere qualificati come violenza rilevante se implicano impiego di energia fisica volto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale; in tali casi la condotta può integrare reati più gravi (es. rapina impropria se connessa a una sottrazione).
- Occorre distinguere tra opposizione passiva e opposizione attiva: la presenza di atti volti a neutralizzare la presa o a garantirsi la fuga è indice di comportamento violento e non meramente passivo.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto è determinante per la valutazione delle misure cautelari: una riqualificazione in senso più grave può giustificare il mantenimento o il ripristino della custodia in carcere.
- In caso di errata valutazione del fatto da parte del giudice di merito, la decisione sulla misura cautelare può essere annullata dalla Corte e rinviata per nuovo esame applicando la corretta fattispecie.
- La giurisprudenza di legittimità ammette che anche brevi ma ripetuti atti di divincolamento siano considerati violenza se concreti nella loro finalità ostativa all'azione degli agenti; la prova fattuale (verbali, testimonianze, interventi di terzi) è fondamentale per la ricostruzione.
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