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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19507/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dal Comune di Palermo a una domanda di rimborso della TARSU relativa all'anno d'imposta 2008 presentata da un istituto bancario. In appello, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto la pretesa del contribuente, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso e computando il termine dalla pubblicazione della sentenza del TAR che aveva annullato le tariffe dell'anno 2006; aveva inoltre disapplicato la delibera comunale n. 120/2008, approvativa delle tariffe TARSU 2008, considerandola meramente confermativa di quelle annullate dal giudice amministrativo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 32 della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'annullamento giurisdizionale della delibera relativa a un'annualità precedente non produce effetti caducanti sulle successive delibere non impugnate, anche se ripetitive, e che quindi non sussisterebbe né un giudicato esterno né il potere di disapplicazione del giudice tributario; ha aggiunto anche che, in Sicilia, la determinazione delle tariffe TARSU spetterebbe alla Giunta comunale e non al Consiglio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non risultava depositata prova della notificazione del ricorso all'istituto bancario intimato. Dall'esame degli atti emergeva che la notifica era solo in corso e che non era stata prodotta alcuna documentazione attestante il suo perfezionamento; poiché la notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione e presuppone la rituale instaurazione del contraddittorio, la mancanza totale della notifica impediva anche la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La Corte ha quindi chiuso il giudizio senza statuire sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorrente ha incardinato il motivo come violazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito del vizio dedotto per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 32 legge n. 142/1990

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'autonomia delle delibere tariffarie comunali.

  • art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'annullamento di una delibera tariffaria non travolga le successive delibere non impugnate.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte afferma che l'inesistenza materiale della notificazione impedisce la rinnovazione della notifica ai sensi di questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la notificazione al contraddittore è requisito ordinario di ammissibilità: se non risulta perfezionata la notifica al resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio.
  • L'inesistenza materiale della notificazione non consente la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., poiché tale rimedio presuppone un atto notificatorio esistente ma nullo o irregolare, non già totalmente mancante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notificazione, la Corte non esamina il merito delle censure dedotte.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione della previsione sull'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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