Cassazione Civile, Ordinanza n. 31835/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione applicabile; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva promossa dal ricorrente nei confronti della resistente, quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione; il Tribunale l'ha accolta e la Corte d'appello ha confermato la decisione, rigettando sia l'appello principale del creditore sia quello incidentale della debitrice. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 aprile 2019 e che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2015, trovava applicazione l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. 69/2009, con termine lungo di sei mesi. Il ricorso, notificato via PEC il 30 novembre 2019, risultava oltre il termine scaduto il 29 ottobre 2019. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sospensione feriale dei termini, perché il giudizio riguardava materia di esecuzione forzata. Da ciò ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per tardività, a prescindere dalla questione sulla sospensione feriale.
Norme richiamate
avvocato costituito personalmente in giudizio
consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente nel caso indicato, senza che ciò incida sul rilievo della tardività dell'impugnazione.
termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
nel testo applicabile dopo la L. 69/2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
a norma del comma 1bis dello stesso articolo
costituisce il parametro del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso va verificata preliminarmente e il superamento del termine lungo di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio di merito ha avuto inizio dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sicché il termine per impugnare decorre senza interruzione nel periodo feriale.
- La notifica del ricorso per cassazione è tempestiva solo se eseguita entro il termine di impugnazione applicabile; la notifica oltre tale termine determina l'inammissibilità, anche quando il vizio sarebbe assorbente rispetto ad altri possibili profili.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese e dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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