Cassazione Penale, Sentenza n. 17983/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il riesame avverso il decreto del GIP disponente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di Euro 193.333,46 nei confronti della società Stradedile srl ovvero, in mancanza, a carico di Roberto Bellini e di Luigi Brignoli (quest'ultimo indicato quale amministratore di fatto). Il ricorrente deduceva nullità e carenza di motivazione del decreto e dell'ordinanza per mancata valutazione degli elementi probatori (intercettazioni, titoli societari), insufficiente spiegazione del fumus del reato di truffa e della gravità del periculum in mora, richiamando anche la pronuncia delle SS.UU. "Ellade" in tema di motivazione sul periculum per sequestri finalizzati alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non adeguatamente specificate, osservando che il Tribunale aveva richiamato in modo congruo le risultanze investigative valorizzate dal GIP (discrepanza tra mezzi e personale disponibili e quanto richiesto dal capitolato: 3 mezzi vs 27 richiesti, 3 dipendenti vs 15 richiesti, assenza di base operativa entro 20 km, falsificazione delle ricevute di cauzione; contenuto "confessante" delle intercettazioni). Sul profilo del periculum la Corte ha richiamato il comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p., secondo cui, in presenza di sequestro strumentale a confisca obbligatoria (art. 640-quater richiamante art. 322-ter), non sussiste un ulteriore onere motivazionale sul periculum. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa quale base per denunciare nullità procedurale; la Corte non ha ritenuto tale vizio configurato in modo specifico nel ricorso.
art. 321 cod. proc. pen., comma 2-bis
Interpretato nel senso che, per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, non sussiste un onere aggiuntivo di motivazione sul periculum in mora; ciò ha inciso sul rigetto della doglianza relativa alla mancata motivazione del periculum.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che l'obbligo di motivare attraverso una autonoma valutazione degli atti di indagine riguarda la decisione che dispone la misura 'inaudita altera parte' e non l'ordinanza del tribunale del riesame.
Citato nel contesto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha esaminato la questione alla luce delle norme speciali sulla confisca obbligatoria.
Rilevante perché riconduce il caso alla fattispecie di confisca obbligatoria; la sussistenza di tale confisca obbligatoria è motivo per applicare il comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p. e per alleggerire l'onere motivazionale sul periculum.
Richiamato come norma collegata alla confisca obbligatoria nei reati contro la pubblica amministrazione; collabora a definire il quadro normativo per il sequestro finalizzato alla confisca.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza "Ellade"
La difesa si richiamava a tale pronuncia per sostenere l'obbligo di motivare anche il periculum; la Corte ha precisato che l'Ellade è compatibile con l'interpretazione del comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p., che esclude l'onere motivazionale del periculum nel caso di confisca obbligatoria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile: le censure devono essere specifiche e richiamare il contenuto delle doglianze precedenti, non possono essere generiche.
- Nel riesame il Tribunale può essere sintetico nella motivazione purché richiami in modo chiaro e congruo gli elementi di fatto e le risultanze investigative che sorreggono il fumus commissi delicti.
- Per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria (richiamando art. 640-quater e art. 322-ter), il comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p. esclude l'obbligo di motivare specificamente il periculum in mora; pertanto la mancata motivazione sul periculum non è di per sé sempre viziabile.
- L'obbligo di autonoma valutazione degli atti di indagine riguarda il giudice che decide 'inaudita altera parte' (art. 292 c.p.p.); il tribunale del riesame non ha lo stesso onere formale.
- Prove documentali (incongruenze tra requisiti richiesti e mezzi/personale effettivamente disponibili, falsificazione di documenti, ricevute bancarie false) e contenuto confessante delle intercettazioni possono costituire elementi forti a sostegno del fumus del reato di truffa.
- Chi impugna deve indicare con precisione quali elementi del provvedimento si ritengono viziati e quali dati di fatto o di diritto debbano essere riesaminati; la genericità delle doglianze porta all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di esito negativo del ricorso, è probabile la condanna alle spese e, in materia penale, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, salvo giustificato esonero.
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