Cassazione Penale, Sentenza n. 35782/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, prosciolto per prescrizione dal reato di cui all’art. 224 legge fallimentare e rideterminato la pena, riconoscendo le attenuanti generiche e sostituendola con il lavoro di pubblica utilità. La vicenda riguarda somme ricevute dal ricorrente, liquidatore della società poi fallita il 22 ottobre 2014, e destinate a debiti personali: i giudici di merito hanno ritenuto provata, sulla base degli estratti del conto corrente societario e delle risultanze contabili, la distrazione di 74.380 euro. Il ricorso articola cinque motivi: (1) inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni di Italo Viganò, acquisiti in dibattimento senza consenso espresso della difesa; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni perché rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio come indagata, essendo stata la sua posizione separata e archiviata dopo il decesso; (3) inutilizzabilità della denuncia-querela, non formalmente acquisita ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e, secondo la difesa, non certa quanto alla provenienza da persona deceduta; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della bancarotta, contestando la lettura della relazione del curatore, l’attendibilità e riferibilità alla società degli estratti conto e la rilevanza delle dichiarazioni testimoniali, nonché deducendo l’insussistenza del dolo; (5) omesso riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p. in ragione dell’esito positivo del programma di giustizia riparativa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso, rilevando che i primi tre motivi riguardano dichiarazioni e querela non decisive per l’affermazione di responsabilità, fondata invece in modo dirimente sulle ammissioni dell’imputato e sulla documentazione bancaria e contabile. Il quarto motivo è infondato quanto alle censure sulla relazione del curatore e alla dedotta irrilevanza dei documenti: il curatore aveva precisato che l’esclusione di responsabilità riguardava gli amministratori, fatta salva la posizione del liquidatore; gli estratti conto, in quanto documenti, sono utilizzabili e il loro collegamento al patrimonio sociale risulta dalla relazione e dagli allegati. Le ulteriori contestazioni sulla manipolazione degli estratti conto sono inammissibili perché generiche, di fatto e non autosufficienti. Il quinto motivo è inammissibile: la difesa non aveva chiesto in appello l’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p.; la Corte territoriale aveva comunque valorizzato la partecipazione al programma riparativo ai fini delle attenuanti generiche, riducendo la pena di un terzo. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Gli estratti conto sono prove documentali, pacificamente acquisibili e utilizzabili; poco importa che siano stati allegati a una querela, non perdendo, per ciò solo, la loro valenza ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.
Gli estratti conto mantengono natura e utilizzabilità di documenti anche se allegati a una querela.
La Corte di appello, in ossequio all'art. 58, d.lgs. n. 150 del 2022, ha tenuto conto, ai fini dell'art. 133 cod. pen., della partecipazione dell'imputato al programma di giustizia riparativa, in quanto, proprio su tali basi, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, diminuendo la pena nella misura di un terzo.
La partecipazione al programma di giustizia riparativa è stata considerata, ai fini della commisurazione della pena, insieme agli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.; nel caso concreto ha contribuito al riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di appello, in ossequio all'art. 58, d.lgs. n. 150 del 2022, ha tenuto conto, ai fini dell'art. 133 cod. pen., della partecipazione dell'imputato al programma di giustizia riparativa, in quanto, proprio su tali basi, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, diminuendo la pena nella misura di un terzo.
La partecipazione al programma di giustizia riparativa può essere valorizzata nella valutazione ai fini della pena e, nel caso deciso, ha concorso alla concessione delle attenuanti generiche.
La difesa non ha mai chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., neppure a verbale, in sede di presentazione delle conclusioni, prima della deliberazione di secondo grado. Secondo i principi dettati dalla Corte di legittimità (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno), tale istanza deve ritenersi necessaria nell'ottica della proposizione di ricorso per cassazione volto a contestare proprio l'omesso riconoscimento della ridetta attenuante. Ciò è tanto più vero nella specie in cui, da un lato, la Corte di appello, come premesso, ha valorizzato l'esito positivo del programma di giustizia riparativa, pervenendo a una sensibile riduzione di pena, grazie al ricorso all'art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso per cassazione che censura l’omesso riconoscimento di un’attenuante presuppone che la relativa istanza sia stata proposta nel giudizio di merito; nel caso concreto la partecipazione al programma riparativo era già stata valorizzata mediante le attenuanti generiche.
La difesa non ha mai chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., neppure a verbale, in sede di presentazione delle conclusioni, prima della deliberazione di secondo grado. Secondo i principi dettati dalla Corte di legittimità (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno), tale istanza deve ritenersi necessaria nell'ottica della proposizione di ricorso per cassazione volto a contestare proprio l'omesso riconoscimento della ridetta attenuante.
La richiesta dell’attenuante deve essere formulata nel giudizio di merito perché la sua mancata applicazione possa essere contestata in cassazione.
Il primo eccepisce l'inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da Italo Viganò in sede di indagini preliminari, in quanto acquisiti in dibattimento ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., in difetto di consenso espresso della difesa, che si era limitata ad esprimere una "non opposizione".
La disposizione è menzionata nella prospettazione difensiva sull’acquisizione dei verbali; la Corte non decide in astratto la questione, poiché ritiene quelle dichiarazioni prive di portata decisiva.
La questione merita segnalazione per l'incongruità del ricorso nell'eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di Italo Viganò ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.: la difesa afferma che il procedimento a carico dello stesso è stato separato e archiviato, appunto, per morte dell'indagato; quando invece si tratta di negare l'utilizzabilità di quelle dichiarazioni, perché ripetibili, la medesima difesa assume che il decesso del dichiarante non sarebbe mai stato accertato.
La Corte rileva l’incoerenza interna della tesi difensiva relativa alla qualità di indagato del dichiarante e alla sua morte, ma non risolve la questione di utilizzabilità nel merito perché le dichiarazioni non sono decisive.
Il terzo motivo deduce l'inutilizzabilità, a fini decisori, della denuncia-querela sporta da Italo Viganò, che non è mai stata formalmente acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche perché, sostiene il ricorrente, «non vi è certezza che provenga da soggetto deceduto».
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata acquisizione della querela; la Corte non affronta autonomamente la questione, ritenendo non decisivi gli atti dichiarativi di Viganò.
art. 33 legge fall.
Le conclusioni rassegnate dal curatore fallimentare in sede di relazione ex art. 33 legge fall. sono prive di incidenza e, del resto, lo stesso curatore, in una nota datata 19 luglio 2017, ha spiegato che quando escludeva responsabilità penali intendeva riferirsi agli amministratori della fallita «fatta salva la verifica della posizione del liquidatore Cardigliano».
Le conclusioni della relazione del curatore non escludono la responsabilità del liquidatore quando la precisazione del curatore riserva espressamente la verifica della sua posizione.
Massime di principio
- L’inutilizzabilità di dichiarazioni o atti dichiarativi non determina l’accoglimento del ricorso quando tali elementi non hanno portata decisiva e la responsabilità risulta fondata su autonome prove documentali e sulle dichiarazioni dell’imputato.
- Gli estratti conto bancari sono acquisibili e utilizzabili come prove documentali anche quando siano stati allegati a una querela; la loro riferibilità al patrimonio della società può essere ricostruita attraverso la relazione del curatore e la documentazione allegata.
- Una censura di manipolazione o alterazione dei documenti è inammissibile se formulata genericamente, senza indicare concretamente gli interventi contestati, la loro incidenza sull’autenticità o attendibilità dei documenti e senza assolvere all’onere di autosufficienza del ricorso.
- L’omesso riconoscimento in appello di un’attenuante non può essere censurato in cassazione se la relativa richiesta non è stata previamente formulata nel giudizio di merito.
- La partecipazione a un programma di giustizia riparativa può essere valorizzata nella commisurazione della pena e concorrere, nel caso concreto, al riconoscimento delle attenuanti generiche; ciò non equivale al riconoscimento automatico dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p.
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