Cassazione Penale, Ordinanza n. 35744/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per la violazione dei sigilli apposti dal servizio veterinario dell'ASP di Trapani sulle celle frigorifere contenenti mezzene di suino, in attesa di analisi. Deduce un unico motivo di ricorso, prospettando violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità e alla sua qualificazione, ritenuta oscillante tra socio di fatto della società Unipig s.r.l. e referente aziendale per gli operai, sul presupposto che il vero responsabile della struttura fosse un altro soggetto. La Corte rileva che la censura investe in realtà la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo dedotto non rientra tra le censure proponibili in sede di legittimità, perché mira a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio e la ricostruzione fattuale compiuti nei gradi di merito, sorretti da motivazione ritenuta congrua ed esauriente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per violazione di sigilli.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa quale limite alla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente idonea a sostenere la decisione.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per veicolare doglianze che, nella sostanza, attengono al merito dell'accertamento di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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