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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22024/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione. Contestava l'utilizzo dell'accertamento induttivo basato su dati acquisiti dall'Agenzia delle Dogane/banche dati (sistema Index), sostenendo che non erano stati considerati i costi sostenuti dalla società; lamentava l'omesso esame della consulenza tecnica di parte (dott. Stefano Capponi) e la classificazione dei fatti come omessa presentazione della dichiarazione invece che come dichiarazione infedele (presentata "a zero"). Sosteneva inoltre l'insufficienza probatoria dell'accertamento presuntivo e l'assenza del dolo richiesto per la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse introdotto in sede di legittimità elementi di fatto e valutazioni non precedentemente devoluti alla Corte territoriale (la consulenza di parte e la diversa qualificazione del fatto), quindi non utilizzabili in cassazione. Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito in ordine all'accertamento induttivo (dati sugli acquisti intracomunitari per euro 1.393.956 e vendite per euro 464.064; applicazione di un ricarico del 20% sugli acquisti secondo gli Studi di settore) e ha ritenuto non contestati i dati di fatto acquisiti dagli Uffici. Ha altresì ritenuto il dolo desumibile dall'entità dell'evasione e dal perdurante inadempimento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione; la sentenza ha confermato la contestazione a carico del ricorrente in base a questa fattispecie, ritenendo che l'imputato non abbia confutato l'accertamento relativo all'omessa presentazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sulla dichiarazione infedele; citata come distinzione teorica rispetto all'omessa dichiarazione, ma non è stata applicata nel caso perché tale prospettazione non era stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riconosce l'atipicità dei mezzi di prova in sede penale: la Corte ha ritenuto che l'accertamento induttivo effettuato dagli Uffici tributari, anche se derivato da studi di settore e banche dati, possa essere utilizzato nel processo penale purché il giudice ne compia autonoma valutazione.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Criteri generali di valutazione della prova: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di valutare autonomamente gli elementi probatori emersi, confermando che nel caso l'accertamento tributario è stato motivatamente validato dai giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi di questa norma.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in via subordinata nell'appello per ottenere una pronuncia alternativa di proscioglimento; non è stata accolta né applicata dalla Corte di cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulle misure alternative e benefici penitenziari invocata dal ricorrente nell'appello per ottenere attenuanti/benefici; non applicata nella decisione di legittimità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione all'imposizione del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendo il ricorso stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, fosse comunque dovuto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotti fatti, documenti o valutazioni che non siano stati previamente devoluti alla cognizione della Corte territoriale; tali elementi nuovi rendono il ricorso inammissibile sul punto.
  • Gli accertamenti induttivi fondati su banche dati, studi di settore o rilevazioni dell'Agenzia delle Dogane possono essere utilizzati come mezzo di prova nel processo penale purché il giudice effettui un'autonoma e motivata valutazione della loro attendibilità e congruenza con gli altri elementi probatori.
  • La distinzione tra omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4) rileva sostanzialmente ai fini dell'inquadramento giuridico; la relativa contestazione deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito per poter essere efficacemente sindacata in Cassazione.
  • Il dolo di evasione può essere desunto anche dal rilievo dell'entità dell'imposta sottratta e dal comportamento successivo del contribuente (perdurante inadempimento); la sola contestazione formale dell'accertamento induttivo senza elementi contrari concreti è spesso insufficiente a escludere il dolo.
  • Chi non impugna l'avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario espone maggiormente la propria posizione al rischio che le risultanze dell'accertamento siano riverernate anche nel processo penale e difficilmente saranno smontate in sede penale senza elementi probatori nuovi e già dedotti nei gradi di merito.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che introducono questioni nuove possono comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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