Cassazione Civile, Ordinanza n. 18424/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dal coniuge di un uomo deceduto in un incidente di caccia, nel quale il decesso sarebbe stato causato da un colpo d'arma da fuoco esploso da un altro cacciatore. La domanda era stata proposta contro il presunto responsabile e contro l'ente assicuratore chiamato a rispondere in forza della copertura per i rischi derivanti dall'esercizio della caccia, già facente capo a un soggetto poi sciolto e i cui debiti sarebbero confluiti ope legis nell'istituto convenuto. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, però, il giudice ha escluso il danno patrimoniale da lucro cessante in favore della vedova, rilevando che la stessa percepiva un reddito da lavoro dipendente superiore a quello del marito e che non risultava provato, neppure in via presuntiva, che il defunto le corrispondesse un contributo economico stabile. La ricorrente ha quindi proposto cinque motivi di ricorso: 1) ultrapetizione e violazione del giudicato interno, sostenendo che l'appello dell'istituto avesse contestato solo l'entità del danno e non la sua esistenza; 2) violazione di norme codicistiche, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il danno patrimoniale nonostante il vincolo coniugale e la presunta comune destinazione dei redditi familiari; 3) erronea valutazione della prova, perché il possesso di un reddito proprio della vedova non basterebbe a escludere il pregiudizio; 4) error in procedendo, poiché la circostanza del reddito della vedova sarebbe stata allegata tardivamente e quindi inutilizzabile in appello; 5) erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'appello dell'ente assicuratore rimetteva in discussione non solo la quantificazione ma anche la stessa sussistenza del danno patrimoniale, sicché non vi era né giudicato interno né ultrapetizione. Ha respinto il terzo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva affermato un principio di diritto generale secondo cui il reddito proprio del coniuge superstite esclude sempre il danno, ma aveva compiuto un accertamento di fatto, rilevando l'assenza di prova, diretta o indiziaria, di una stabile contribuzione economica del marito. Ha rigettato anche il quarto motivo, rilevando che la percezione di un proprio reddito da parte della vedova era circostanza rilevabile d'ufficio, oltre a essere stata acquisita al processo tramite dichiarazione resa al consulente tecnico, qualificabile come confessione stragiudiziale e quindi non soggetta a preclusioni. Il quinto motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure prospettate investivano in realtà la valutazione del fatto e della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione che contesti la sovrastima del danno e deduca l'assenza di prova della sua esistenza è idonea a rimettere in discussione in appello sia il quantum sia l'an debeatur del pregiudizio, con conseguente insussistenza di giudicato interno sul punto.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d'appello decide sulla stessa questione devolutagli con i motivi di gravame, anche se accerta che il danno non è dimostrato anziché limitarsi a rideterminarne l'entità.
- La deduzione di un danno patrimoniale da perdita del sostegno economico familiare richiede la prova, anche presuntiva, di una stabile contribuzione del defunto al mantenimento del superstite; il mero vincolo coniugale non basta di per sé a fondare automaticamente tale danno.
- La circostanza che il coniuge superstite percepisca un reddito proprio non esclude automaticamente il danno patrimoniale, ma può essere valorizzata dal giudice nell'ambito dell'accertamento in concreto sulla sussistenza della contribuzione economica perduta.
- Le circostanze di fatto rilevanti sul quantum debenatur possono essere rilevate d'ufficio se integrano eccezioni in senso lato; inoltre, i fatti dichiarati a un consulente tecnico e valutati come confessione stragiudiziale non sono soggetti a preclusioni temporali.
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