Cassazione Penale, Sentenza n. 9973/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'aveva confermata condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B), articolando contestazioni riguardanti: (i) presunto ne bis in idem per una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Pisa del 31/01/2008; (ii) insufficiente prova/insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; (iii) insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale; (iv) vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, della legge fallimentare; (v) eccezione di intervenuta prescrizione dei reati anteriore alla sentenza di appello in base all'applicazione del previgente art. 157 c.p. (testo anteriore alla L. n. 251/2005).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto fondato sulla prescrizione. Ha ritenuto ammissibile la censura di estinzione per prescrizione in cassazione (art. 606 c.p.p., lett. b). Applicando la disciplina previgente (fatto commesso il 6/4/2005) e tenuto conto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la Corte ha computato il termine prescrizionale come segue: i reati rientrano nella fascia con termine ordinario di prescrizione di 10 anni (previgente art. 157, comma 1, n. 3) e termine massimo 15 anni; aggiungendo 166 giorni di sospensione per rinvio (19/6/2013 - 2/12/2013), il termine è definitivamente spirato il 19/9/2020, anteriormente alla sentenza di appello del 31/1/2022. In mancanza di elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; non sono state disposte ulteriori statuizioni perché la costituzione di parte civile era stata revocata nei gradi precedenti.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (previgente)
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69
Applicazione della disciplina previgente (lex mitior) perché il fatto è anteriore alla riforma; la Corte ha considerato la diminuzione minima per le attenuanti generiche sul massimo edittale per determinare la fascia di pena rilevante ai fini della prescrizione, con conseguente diminuzione del termine prescrizionale.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Contestata come aggravante dalla difesa; nella motivazione la Corte osserva che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, con effetto sul calcolo della prescrizione (riduzione dell'effettivo massimo edittale).
Richiamata nella valutazione delle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti (cfr. diminuzione minima) ai fini del computo del termine prescrizionale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Considerata norma che consente l'ammissibilità in Cassazione del motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte afferma che tale doglianza è deducibile in cassazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto assenti gli elementi per pronunce ai sensi di questa norma (che disciplina particolari riconoscimenti o dichiarazioni), procedendo quindi alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Richiamato con riferimento alle statuizioni residue: la Corte ha ritenuto che non vi fossero ulteriori statuizioni da adottare, atteso che la costituzione di parte civile era stata revocata.
Massime di principio
- In sede di cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione del reato per prescrizione qualora questa sia intervenuta prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.).
- Per reati commessi prima di modifiche normative penalistiche si applica la lex mitior: la disciplina previgente più favorevole al reo rileva anche per il calcolo della prescrizione.
- Il termine prescrizionale va calcolato sul massimo edittale opportunamente modulato dalle aumentazioni per aggravanti e dalle diminuzioni per attenuanti: se le attenuanti prevalgono, il massimo edittale utile ai fini della prescrizione può risultare ridotto e far rientrare il reato in una fascia con termine inferiore.
- Al termine massimo ordinario di prescrizione si applica l'aumento previsto (spesso la metà) secondo la normativa vigente al fatto, e vanno computati eventuali periodi di sospensione (rinvii, sospensioni processuali) che prolungano il termine prescrizionale.
- Se la prescrizione è intervenuta anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio la sentenza di merito; questioni relative a ne bis in idem o alla fondatezza delle imputazioni possono rimanere inevase se la prescrizione è decisiva.
- Sempre verificare e documentare con precisione le date rilevanti (data del fatto, sospensioni, sentenze intermedie) e la normativa applicabile al momento del fatto per un corretto calcolo del termine prescrizionale.
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