Cassazione Penale, Sentenza n. 19684/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma del 24/06/2024: Bitraj contestava la conferma delle condanne per i capi A5) e A8) per traffico di stupefacenti sostenendo carenza di motivazione ("droga parlata", assenza di riscontri esterni, interpretazione criptica delle intercettazioni) e chiedeva la riqualificazione nella fattispecie meno grave dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; inoltre denunciava la illegittima applicazione di un aumento per continuazione in misura maggiore rispetto al primo grado, violando il divieto di reformatio in peius. Marielli contestava la conferma della responsabilità per i capi B1) e B2) (rilevando insufficienza probatoria e chiedendo riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 c.p. per le minacce), il mancato riconoscimento della continuazione esterna con precedente sentenza e criticava la motivazione del trattamento sanzionatorio (determinazione della pena base, aumenti per continuazione e mancata prevalenza delle attenuanti generiche).
La decisione
Per Bitraj Admir: il ricorso è stato parzialmente accolto. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, ma ha accolto il terzo motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio d'appello: la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento applicato per la continuazione e la pena complessiva è stata rideterminata (in concreto rideterminazione a anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 14.330,00 di multa). Nel resto il ricorso di Bitraj è stato rigettato. Per Edoardo Marielli: il ricorso è stato rigettato nel suo complesso; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti e ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità, sulla corretta riqualificazione (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 per B1; estorsione tentata per B2) e sulla mancata continuazione esterna; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la possibilità di riqualificazione nelle ipotesi meno gravi (comma 4 e comma 5) in relazione a quantità/qualità/contesto, rigettando la riduzione quando le caratteristiche degli episodi non configurano il "piccolo spaccio"
Richiamata in tema di intercettazioni: le dichiarazioni captate hanno pieno valore probatorio e non richiedono sempre ulteriori elementi di corroborazione; l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito
cod. pen., art. 81, comma secondo
Regola la continuazione e gli aumenti di pena; la Corte ha richiamato i criteri per valutare la identità del disegno criminoso e la proporzionalità degli aumenti
Richiama il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato che abbia impugnato la sentenza; applicato anche agli elementi autonomi della determinazione della pena (es. aumenti per continuazione)
Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto che le condotte minacciose riferite a un credito per fornitura di droga integrino l'estorsione tentata, non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
cod. proc. pen., art. 620, lett. i)
Fondamento procedurale usato per l'annullamento senza rinvio limitato (rideterminazione della pena nei limiti indicati dalla Corte di legittimità)
Norma che consente la condanna alle spese processuali: applicata nei confronti del ricorrente Marielli
Massime di principio
- Le intercettazioni (anche se criptiche) hanno pieno valore probatorio e la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, salvo travisamento evidente della prova.
- Nei casi di "droga parlata" la riqualificazione in ipotesi meno grave (art. 73 comma 5 o comma 4 d.P.R. 309/1990) richiede valutazione complessiva di elementi quantitativi, qualitativi e delle modalità dell'azione: l'assenza di elementi quantitativi certi non sempre determina automaticamente la qualificazione più favorevole al reo.
- Il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello instaurato dal solo imputato si estende non solo all'entità complessiva della pena ma anche agli elementi autonomi che la compongono; pertanto il giudice d'appello non può applicare aumenti (es. per continuazione) peggiorativi rispetto a quelli già praticati dal primo giudice.
- Per configurare la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario (unitarietà del programma criminoso, brevità del lasso temporale, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti): la mera analogia di reati o vicinanza temporale non è sufficiente.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento soggettivo: l'estorsione presuppone la consapevolezza dell'illegittimità della pretesa; l'esercizio arbitrario richiede la convinzione, anche se errata, della sussistenza di un diritto.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti comportano una valutazione discrezionale del giudice di merito; tale valutazione è sindacabile in legittimità solo se manifesta arbitrio o illogicità nella motivazione.
- Le doglianze meramente ricognitive del compendio probatorio o che chiedono una rivalutazione integrale delle prove sono inammissibili in Cassazione: è necessario un concreto confronto argomentato con la motivazione di merito per rendere ammissibile il motivo.
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