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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8241/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cantatore ha impugnato due decreti del Tribunale di Trani che avevano dichiarato inammissibili le sue richieste di cancellazione dall'annotazione della sentenza di condanna n.1368/2020 del Tribunale di Trani del 19/10/2020. Il primo decreto (12/08/2024) ha ritenuto la sentenza di condanna irrevocabile in ragione dell'inammissibilita' dell'appello per tardività; il secondo decreto (07/10/2024) ha dichiarato inammissibile una nuova istanza come mera riproposizione della precedente. Cantatore ha dedotto che la Corte di cassazione (sent. n.27256/2024, V Sezione, 7/6/2024) aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, con effetto annullatorio sull'ordinanza di inammissibilità dell'appello e quindi rendendo attuale la richiesta di cancellazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo al decreto del 12/08/2024 per tardiva proposizione (termine quinquennale previsto dall'art.585 c.p.p. decorso). Ha invece accolto il ricorso avverso il decreto del 07/10/2024, annullandolo perché la nuova istanza conteneva elementi di novita' (la pronuncia della Corte di cassazione che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione) e non poteva essere qualificata come mera riproposizione ai sensi dell'art.666, comma 2, c.p.p. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario, per un nuovo giudizio nel contraddittorio, affinche' venga valutata l'efficacia della pronuncia di estinzione della Corte di cassazione ai fini della cancellazione dell'annotazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.313/2002, art. 40

    art. 40 D.P.R. n.313/2002

    Disciplina la competenza e la procedura del giudice del casellario per le richieste di cancellazione; il giudice del casellario deve valutare anche l'eventuale sopravvenuta estinzione del reato e procedere nel contraddittorio quando la domanda presenta elementi nuovi

  • Codice di procedura penale, art. 666 comma 2

    art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente di dichiarare inammissibili le istanze che costituiscono mera riproposizione di domande già decise; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la qualificazione di "mera riproposizione" non può essere applicata quando la nuova istanza espone elementi di novità rilevanti (p.es. sentenza di cassazione che dichiara estinto il reato)

  • Codice di procedura penale, art. 585 comma 1 lett. a

    art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per l'impugnazione dei decreti del giudice del casellario; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo al primo decreto per tardiva proposizione nei termini di legge

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettere b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente ha fondato i motivi su queste ipotesi e la Corte ne ha valutato la fondatezza in relazione ai decreti impugnati

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita l'estensione dei motivi riportati nel ricorso per cassazione; presente nella causa quale vincolo formale alla riproduzione integrale degli atti e delle argomentazioni

Massime di principio

  • Una decisione successiva della Corte di cassazione che dichiara il reato estinto per prescrizione può mutare lo stato di "irrevocabilità" della sentenza di condanna e rilevare a favore della cancellazione dell'annotazione nel casellario: il giudice del casellario deve valutare tale sopravvenienza
  • Una nuova istanza di cancellazione non puo' essere dichiarata inammissibile come "mera riproposizione" se introduce elementi nuovi e decisivi (es. pronuncia di annullamento/estinzione intervenuta in sede di legittimità); in tal caso e' necessaria la decisione nel contraddittorio
  • Le impugnazioni dei decreti del giudice del casellario sono soggette ai termini perentori (art.585 c.p.p.); l'omissione del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione relativa
  • Se il ricorso in cassazione ottiene annullamento con rinvio, il giudice di merito dovra' riesaminare la domanda nel contraddittorio alla luce degli effetti della pronuncia di cassazione, compresa la verifica dell'effettiva estinzione del reato e delle conseguenti annotazioni
  • In caso di conflitto fra decisioni (es. inammissibilità di appello e successiva pronuncia di estinzione da parte della Cassazione), prevale l'effetto del provvedimento di legittimità quando questo incide sulla definitività della condanna

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