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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28479/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro preventivo anche per equivalente riguardante titoli di aiuto agricolo e il relativo valore finanziario deduceva, da un lato, la violazione delle norme processuali sul sequestro per equivalente: si sosteneva che il giudice per le indagini preliminari avesse disposto d'ufficio il vincolo reale in difetto di una specifica richiesta del pubblico ministero per i reati di truffa contestati ai capi K e M, mentre la domanda cautelare completa sarebbe stata formulata solo per altri capi di imputazione. Dall'altro lato, si lamentava la mancanza di motivazione e di presupposti in ordine al periculum in mora che giustificasse il sequestro di valore finalizzato alla confisca. Nel procedimento emergeva anche una questione preliminare di legittimazione del ricorso proposto in qualità di rappresentante di società terze, poiché la procura speciale al difensore era stata conferita solo successivamente alla proposizione dell'istanza di riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che la parte dell'originaria istanza di riesame proposta nell'interesse delle società terze era stata correttamente dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale e che tale vizio si rifletteva anche sul successivo ricorso. Ha poi osservato che, quanto al ricorso proposto in proprio dall'indagato, non risultava dimostrato un concreto e attuale interesse a impugnare, poiché il sequestro preventivo non era stato ancora eseguito in modo tale da incidere effettivamente nella sua sfera patrimoniale. La sola notificazione del provvedimento, in assenza di prova di un effettivo inizio di esecuzione o di un blocco patrimoniale, non basta a radicare l'interesse all'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.

    richiamato come parametro per denunciare l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità nel ricorso per cassazione

  • art. 178, lett. b, c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di nullità

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato come norma sulle nullità dedotte

  • art. 291 c.p.p.

    richiamato nel motivo relativo al sequestro preventivo

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato quale base del sequestro preventivo e del sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    consente di dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento

  • art. 100 c.p.p.

    richiede la procura speciale per la rappresentanza processuale del terzo interessato

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    espressamente escluso come meccanismo sanante del difetto di rappresentanza nel riesame reale

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria

  • Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile e giustificare la sanzione alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel riesame del sequestro preventivo, il difetto originario di procura speciale del difensore del terzo interessato determina inammissibilità dell'impugnazione; tale vizio non è sanabile successivamente e si riflette anche sul ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche quando non sia stata dedotta specificamente dalle parti.
  • L'interesse ad impugnare un sequestro reale sussiste solo se il provvedimento ha inciso o sta incidendo concretamente e attualmente nella sfera del destinatario; in mancanza di un'effettiva esecuzione o di un vincolo patrimoniale già operante, l'impugnazione è inammissibile.
  • La mera notificazione del decreto di sequestro, senza prova dell'effettivo inizio di esecuzione o di un concreto blocco dei beni, non è sufficiente a fondare l'interesse al riesame o al ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processualeConfisca

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