Cassazione Civile, Ordinanza n. 04483/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un'area fabbricabile, emesso dal Comune nei confronti dell'originaria comproprietaria per la quota di un terzo. I successivi giudizi di merito hanno ritenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato quanto all'intestazione del bene, alla superficie, alla destinazione urbanistica e ai criteri di stima, ma hanno rideterminato il valore imponibile del terreno in misura inferiore rispetto a quella pretesa dal Comune, valorizzando una consulenza di parte che teneva conto della sola potenzialità edificatoria del suolo, non ancora concretamente esprimibile per la mancata approvazione dei piani attuativi. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per carenza di motivazione nella preferenza accordata alla perizia di parte; con il secondo ha dedotto omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la perizia di parte si fondava su un prezzo medio di mercato non provato e che un atto di compravendita prodotto in giudizio indicava invece un valore più elevato. Le contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, e in parte anche infondati. Quanto al primo, ha osservato che il ricorso mirava sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; ha inoltre escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, poiché la CTR aveva esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni della preferenza accordata alla consulenza di parte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non individuava un fatto decisivo omesso, ma tendeva ancora una volta a ottenere una rivisitazione del merito; ha inoltre sottolineato che la CTR aveva dato conto della ragione per cui aveva ritenuto più convincente la stima difensiva, ossia la mancata approvazione dei piani attuativi e la conseguente sola potenzialità edificatoria del terreno, mentre gli atti di comparazione addotti dal Comune riguardavano terreni già assistiti da approvazione dei piani attuativi. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, n. 4; primo comma, n. 5
Il vizio di motivazione e l'omesso esame possono essere dedotti in cassazione solo nei limiti rigorosi consentiti dalla norma; non è ammesso trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 111 Cost.
La motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale, cioè quando non consente alcun controllo sulla coerenza logico-giuridica del ragionamento decisorio.
Nel caso di valutazioni estimative del giudice tributario non è configurabile una violazione di questa norma per il solo fatto che il giudice abbia compiuto una stima del bene.
La valutazione delle prove rientra nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante o radicalmente inadeguata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente o affetta da radicale illogicità.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura miri in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del merito o una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La motivazione della sentenza di merito non deve confutare analiticamente ogni singola allegazione o ogni documento prodotto, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a base del convincimento e il percorso logico seguito.
- Nelle controversie sulla stima fiscale di un bene, la determinazione del valore è una valutazione estimativa del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
- Ai fini della determinazione del valore di un'area fabbricabile rileva la concreta edificabilità del terreno e la sua immediata suscettibilità di sfruttamento urbanistico, non una mera potenzialità astratta sganciata dall'approvazione degli strumenti attuativi.
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