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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10397/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 15/06/2020 per omissione di risposta al motivo nuovo depositato il 22/05/2020, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva, in modo implicito ma motivato, valutato gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando i precedenti dell'imputato e confermando il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    Norma del reato contestato e applicata per la condanna dell'imputato in primo grado

  • codice penale

    Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa sulla base della valutazione della gravità e della colpevolezza

  • codice penale

    Richiamato quale criterio per la valutazione degli indici di commisurazione della pena (gravità dell'offesa e grado di colpevolezza); la motivazione implicita della Corte fa riferimento a questi elementi per escludere la non punibilità

  • codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La mancata menzione esplicita di una causa di non punibilità non impedisce che la Corte deduca, in modo implicito, le ragioni per escluderla attraverso la valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.
  • Chi impugna per omissione di valutazione di un nuovo motivo deve dimostrare che la questione non è stata considerata affatto o che la motivazione è manifestamente insufficiente; la generica lamentela non è sufficiente a fondare l'annullamento
  • Pregressi precedenti e la valutazione complessiva della gravità e del grado di colpevolezza possono giustificare la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
  • Se il giudice di merito ha già concesso attenuanti in modo ritenuto favorevole, è più difficile ottenere il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso

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