Cassazione Penale, Sentenza n. 21210/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva tre principali censure: 1) violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e)) con riguardo alla qualificazione del fatto come rapina aggravata (art. 628, comma 3, n.2 c.p.), contestando l'attendibilità della prova (sostenuta secondo il ricorrente solo dalle dichiarazioni della persona offesa), la presunta somministrazione di stupefacenti non provata, la mancata adeguata valutazione della registrazione del 13.11.2023 e la possibile ricostruzione alternativa dei fatti come un unico disegno truffaldino; 2) vizio nella motivazione circa la recidiva (art. 99 c.p. e art. 125 c.p.p.), con contestazione dell'applicabilità della recidiva infraquinquennale e della valutazione dei precedenti; 3) omessa o insufficiente motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla rapina, confermando che i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua sull'attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza di elementi di riscontro (es. operazioni bancarie prive di causale, coerenza dei sintomi riferiti, assenza di giustificazioni alternative fornite dall'imputato); ha inoltre osservato che la valutazione del contenuto della registrazione e del contesto è attività tipica del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi palesi non riscontrabili qui. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la determinazione della recidiva infraquinquennale sulla base dei dati del casellario e delle irrevocabilità dei precedenti indicati in atti. Sul terzo motivo ha confermato la valutazione discrezionale dei giudici circa le attenuanti generiche ritenendo l'unica attenuante minima edittale equa e commisurata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è stata respinta la richiesta della parte civile di condanna alle spese di questo grado per tardività. Infine, è disposta la omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla trattazione scritta: la sentenza è stata pronunciata con contraddittorio scritto senza rituale richiesta di trattazione orale, ma la questione non è stata ritenuta idonea a nullificare il procedimento di cassazione
art. 628, comma 3, n. 2, cod. pen.
norma sulla rapina aggravata: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori esaminati in sede di merito giustificavano la qualificazione applicata e che dal complesso probatorio emergeva la somministrazione di sostanze e la conseguente acquisizione di denaro
artt. 81, 640, 61 n.7, cod. pen.
norme relative alla truffa e alla continuazione: menzionate nel capo di imputazione e nel quadro fattuale complessivo; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato elementi probatori idonei a riconsiderare la distinzione tra truffa e rapina operata dai giudici di merito
art. 99, commi 1, 2 n.1 e 2, 3 e 4, cod. pen.
norme sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva infraquinquennale sulla base delle risultanze del casellario e dell'irrevocabilità dei precedenti
richiamato in relazione alle questioni processuali connesse alla recidiva e alla valutazione dei precedenti; la Corte ha ritenuto esaurienti gli elementi in atti
circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato la valutazione discrezionale dei giudici di merito sul riconoscimento e sulla misura delle attenuanti, non ravvisando insufficienza motivazionale
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
norma che detta i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato le censure in base a questi criteri e ha escluso che ricorressero vizi di motivazione o violazioni di legge tali da giustificare annullamento
norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è un giudice di merito: non può rimettere in discussione la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge evidente.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute attendibili se il giudice di merito fornisce ragioni concrete e se risultano elementi di riscontro (es. operazioni bancarie prive di causale, coerenza sintomatologica, assenza di spiegazioni alternative).
- La valutazione del contenuto di registrazioni e del contesto comunicativo è attività del giudice di merito e la sua interpretazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di criteri inaccettabili o applicazioni viziate.
- La configurabilità della recidiva infraquinquennale si fonda su dati oggettivi del casellario e sulla data di irrevocabilità delle sentenze precedenti; l'irrilevanza di alcuni precedenti per estinzione richiede specifica valorizzazione che il giudice deve motivare.
- Il riconoscimento e la misura delle circostanze attenuanti generiche restano nella sfera di apprezzamento del giudice e possono essere confermati in Cassazione se la motivazione non è manifestamente carente.
- Le richieste processuali e le memorie che incidono sul rito o sulle spese devono essere tempestive secondo i termini previsti (es. art. 611 c.p.p.); la tardività può determinare il rigetto delle istanze accessorie come la condanna alle spese.
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