Sentenza n. 2347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro le tabelle organiche relative all’incarico di aiutante maggiore in 2^, riconoscendo l’obbligo di riesaminare il mancato riconoscimento dell’incarico di capo sezione e della relativa indennità
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il sottufficiale, responsabile della sezione maggiorità presso un Comando dell’Esercito, aveva impugnato le tabelle organiche entrate in vigore il 1° settembre 2005, deducendo che, pur svolgendo le medesime funzioni e assumendo le medesime responsabilità già proprie del precedente capo sezione ufficiale, era stato qualificato come aiutante maggiore in 2^, senza riconoscimento dell’incarico di capo sezione e dell’indennità supplementare di comando. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non motivata, irragionevole e discriminatoria tale differenziazione. Il Ministero della difesa ha appellato deducendo: carenza di interesse ad agire, perché le tabelle organiche indicate dal ricorrente non sarebbero state applicabili all’ente di appartenenza; insussistenza della disparità di trattamento, poiché la sezione maggiorità sarebbe stata retta da un sottufficiale aiutante maggiore in 2^ già dal 2001; carattere vincolato della determinazione amministrativa, poiché l’incarico di aiutante maggiore in 2^ non rientrava tra quelli tassativamente individuati dalle circolari per il riconoscimento dell’indennità supplementare di comando. L’appellato ha eccepito anche la nullità della notifica dell’appello per l’indicazione, oltre al Ministero, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e per l’errata indicazione dell’oggetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di nullità della notifica, rilevando che dalla relata risultava chiaramente quale amministrazione fosse rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato e che l’indicazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri costituiva un errore materiale non idoneo a creare incertezza sull’identità dell’appellante. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse, precisando che le tabelle entrate in vigore il 1° settembre 2005 erano quelle del 25 marzo 2004, mentre quelle indicate dal Ministero erano state soppresse al 31 agosto 2005. Nel merito, la documentazione dell’amministrazione ha confermato che il sottufficiale responsabile della sezione maggiorità svolgeva, con le medesime competenze e responsabilità, le funzioni precedentemente assegnate al capo sezione ufficiale. Il Collegio ha riconosciuto che l’individuazione degli incarichi cui spetta l’indennità di comando ha natura costitutiva ed è tassativa; pertanto l’indennità non spettava automaticamente per il solo svolgimento di funzioni sostanzialmente corrispondenti. Tuttavia, il Ministero non aveva indicato le ragioni per cui l’incarico di aiutante maggiore in 2^, pur comportando funzioni e responsabilità equivalenti a quelle del capo sezione, non fosse stato incluso nelle tabelle organiche tra gli incarichi rilevanti ai fini dell’indennità. La motivazione amministrativa era quindi carente. L’appello è stato respinto e il Ministero è stato obbligato, in sede conformativa, a riesaminare la posizione dell’interessato, valutando il possibile riconoscimento dell’incarico di capo sezione e della relativa indennità previa modifica delle tabelle organiche. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
La notificazione non è nulla quando l’errore nell’indicazione di una parte o dell’oggetto non determina incertezza sull’identità del notificante o sul contenuto dell’atto.
L’indennità supplementare di comando è collegata agli incarichi individuati dalla disciplina amministrativa applicabile e dalle tabelle organiche.
Consente la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’individuazione amministrativa degli incarichi che danno diritto all’indennità supplementare di comando ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva; lo svolgimento di funzioni sostanzialmente equivalenti non determina automaticamente il diritto all’emolumento in assenza dell’inclusione dell’incarico nelle tabelle organiche o negli atti presupposti.
- Quando una riorganizzazione assegna a un incarico formalmente diverso funzioni e responsabilità sostanzialmente coincidenti con quelle di un precedente incarico cui è collegato un trattamento economico, l’amministrazione deve motivare specificamente le ragioni del mancato riconoscimento della qualifica e dell’emolumento, anche nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa.
- La discrezionalità dell’amministrazione nella definizione delle strutture e degli incarichi non esonera dall’obbligo di spiegare la ragionevolezza della diversa qualificazione di posizioni che presentino identità di funzioni e responsabilità.
- L’erronea indicazione, nella notificazione dell’appello, di un’amministrazione estranea al giudizio costituisce mero errore materiale e non determina nullità quando l’atto consenta comunque di individuare con certezza l’amministrazione appellante e il contenuto della notificazione.
- In sede conformativa, l’annullamento o l’accertamento del difetto motivazionale impone all’amministrazione di riesaminare la posizione alla luce dei compiti e delle responsabilità concretamente attribuiti, senza comportare automaticamente il riconoscimento dell’incarico o dell’indennità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →