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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18026/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la scelta del trattamento sanzionatorio, limitandosi ad affermare che la pena, pur superiore al minimo edittale, era più confacente alla gravità dei fatti. Ha sostenuto che, quando il giudice si discosti dai minimi edittali, deve specificare i criteri oggettivi e soggettivi dell'art. 133 c.p. ritenuti decisivi ai fini della quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era manifestamente infondata perché, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, non era deducibile il preteso vizio motivazionale nei termini prospettati. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva comunque richiamato i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato, sia nella determinazione della pena base sia nell'aumento per la continuazione; il motivo è stato ritenuto anche generico per mancata indicazione degli specifici elementi trascurati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato in appello è richiamato come base della decisione impugnata; la sentenza ribadisce che il giudice non è vincolato dalle parti ma deve controllare i presupposti dell'istituto e la congruità della pena.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena devono essere considerati nella valutazione della congruità sanzionatoria; nel caso concreto la Corte d'appello li ha richiamati valorizzando gravità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    costituisce il reato per il quale è stata pronunciata la condanna e rideterminata la pena.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    viene richiamata come fonte di reintroduzione del concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il giudice non è vincolato all'accordo tra le parti: deve comunque verificare i presupposti applicativi dell'istituto e la congruità della pena proposta o concordata.
  • Quando la sentenza è resa all'esito di concordato in appello con rinuncia ai motivi, la deduzione di un vizio motivazionale sulla pena incontra un limite di ammissibilità particolarmente rigoroso.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se, anche sinteticamente, richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto e personalità dell'imputato.
  • Il motivo di ricorso contro la determinazione della pena deve essere specifico: non è sufficiente lamentare in astratto il mancato richiamo dei criteri di legge senza indicare quali elementi concreti siano stati trascurati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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