Cassazione Penale, Sentenza n. 12071/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) nullità per omessa citazione dell'imputato e del nuovo difensore in appello (art. 161 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. c)); 2) violazione dell'obbligo di assumere l'esame dell'imputato in appello in caso di ribaltamento dell'assoluzione (richiamo alla sentenza CEDU Maestri c. Italia e giurisprudenza interna), ossia che l'appello che riforma un'assoluzione fondata su dichiarazioni decisive impone il nuovo esame dell'imputato (art. 606 c.p.p., lett. b)); 3) carenza e insufficienza della motivazione e necessità di motivazione rafforzata in ipotesi di "overturning" in malam partem (art. 603, comma 3-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (nullità della citazione) ritenendo valida la notificazione al difensore precedentemente nominato e rilevando l'onere dell'imputato di comunicare la revoca/sostituzione del difensore; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo obbligatoria la rinnovazione dell'esame dell'imputato nel giudizio d'appello quando la riforma dell'assoluzione si fonda su una diversa valutazione delle prove dichiarative che coinvolgono l'imputato. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, con l'espresso invito a riassumere l'esame dell'imputato (salva la facoltà di non rispondere); il terzo motivo è stato assorbito. Quindi la condanna pronunciata in appello è stata cassata e il processo rimandato per nuovo esame tenendo conto dell'istruzione richiesta.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato contestato (peculato); è il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato in appello
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Riferito alla modalità di notificazione della citazione diretta al difensore: la Corte ha ritenuto valida la notificazione eseguita al difensore precedentemente nominato quando la sostituzione non risultava nota
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità per mancata citazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato alla luce degli oneri di comunicazione della parte
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato per censurare la mancata assunzione dell'esame dell'imputato in appello: la Corte ha accolto la doglianza ritenendo che, in caso di riforma dell'assoluzione fondata su rivalutazione delle prove dichiarative, il giudice d'appello debba riassumere l'esame dell'imputato
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma sulla necessità di motivazione rafforzata nelle ipotesi di riforma "in malam partem"; il relativo motivo è stato assorbito ma richiamato nel quadro delle esigenze di correttezza e completezza della motivazione
art. 184, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sanatoria di eventuali nullità per mancata comparizione del difensore: la comparsa successiva senza eccezioni può sanare l'omissione
art. 6 CEDU
Richiamato con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU (Maestri c. Italia e precedenti) che tutela il diritto a un equo processo e ha motivato l'esigenza di rinnovare l'esame dell'imputato quando la decisione d'appello ribalta l'assoluzione basata su dichiarazioni decisive
Corte EDU - Maestri c. Italia (8/07/2021) e giurisprudenza europea (Dan, Hanu)
Decisione richiamata dal ricorrente che sostiene l'obbligo di assumere l'esame dell'imputato in caso di overturning; la Corte di Cassazione ha analizzato la decisione e richiamato la sua collocazione nella giurisprudenza interna, ritenendo applicabile il principio di necessità di rinnovazione dell'esame quando la riforma si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni decisive
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022 Ciancio; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta; Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020 Pupino)
Principi consolidati richiamati: obbligo di riassumere tutte le prove dichiarative in caso di contrasto potenzialmente decisivo; principio di estensione dell'obbligo anche alle dichiarazioni dell'imputato; principio relativo all'onere di comunicazione della revoca del difensore
Massime di principio
- Se in appello si riforma un'assoluzione basata su dichiarazioni decisive, il giudice d'appello è obbligato a riassumere l'esame dell'imputato; la sua mancata assunzione può determinare l'annullamento della sentenza
- Quando la riforma si fonda su contrasto fra fonti testimoniali, vanno riassunte entrambe le testimonianze potenzialmente determinanti e non se ne può privilegiare unilateralmente una sola
- La mancata citazione dell'imputato o del nuovo difensore non determina automaticamente nullità se la citazione è stata correttamente notificata al difensore precedentemente nominato e la parte non ha adempiuto all'onere di comunicare la sostituzione
- Il diritto dell'imputato a non rispondere resta salva facoltà: anche se l'esame deve essere offerto, l'imputato può scegliere di non rispondere
- In caso di annullamento con rinvio per motivi di rinnovazione istruttoria la Corte di merito di rinvio può limitare la rinnovazione alle prove effettivamente necessarie per la rivalutazione, ma deve comunque provvedere ai ripetuti atti istruttori richiesti dalla Cassazione
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