Cassazione Civile, Ordinanza n. 14349/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale formato da due coniugi. Il tribunale aveva accolto la domanda; in appello, a seguito del fallimento personale di uno dei due coniugi, il giudizio era stato interrotto e poi riassunto dal solo altro coniuge nei confronti della società cessionaria del credito, con rigetto dell'impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c., sostenendo che nella revocatoria del fondo patrimoniale entrambi i coniugi sono litisconsorti necessari e che la coniuge fallita conservava la legittimazione processuale, sicché il giudizio di appello era stato deciso senza integrare il contraddittorio. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2901 c.c., contestando la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie e deducendo la presenza di un'ipoteca di rilevante importo su altro immobile della debitrice principale, circostanza che avrebbe dovuto escludere o ridimensionare il pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di nullità per mancata partecipazione della litisconsorte necessaria (la coniuge fallita) nel giudizio di appello. Ha affermato che, nelle azioni revocatorie aventi ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi e che il fallimento di uno di essi non elimina, in questa materia, la sua capacità/legittimazione processuale, poiché il rapporto relativo al fondo patrimoniale non ricade nello spossessamento fallimentare. Ha inoltre rilevato l'interesse del ricorrente a far valere il vizio di contraddittorio, trattandosi di atto che incide sull'intero fondo e sui diritti del coniuge beneficiario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'azione revocatoria ordinaria; nella fattispecie la Corte non ha esaminato nel merito il pregiudizio, perché il giudizio è stato cassato per nullità del contraddittorio.
richiamato quale parametro della nullità per violazione del contraddittorio.
richiamato a sostegno della necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti nei giudizi relativi al fondo patrimoniale.
richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come norma processuale per veicolare la denuncia di nullità della sentenza.
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 43 L.F.
richiamato per affermare che la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare e non è assoluta.
richiamato per affermare che, salvo diverso accordo, la proprietà dei beni conferiti nel fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi.
ritenuto non ostativo al rilievo della nullità per mancata integrazione del contraddittorio, poiché il vizio era rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria avente a oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, poiché entrambi sono portatori di un interesse alla partecipazione al giudizio.
- Se il fondo patrimoniale è stato costituito con la partecipazione di entrambi i coniugi, la decisione sulla revocatoria deve essere resa nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio.
- Il fallimento di un coniuge non determina automaticamente la perdita della sua legittimazione processuale in controversie che riguardano beni o rapporti esclusi dallo spossessamento fallimentare, come quelli relativi al fondo patrimoniale.
- La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio e non è preclusa dal principio per cui la parte che ha dato causa alla nullità non può opporla, quando il vizio dipende da un'omissione del giudice.
- L'accoglimento del vizio processuale assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito sull'azione revocatoria e sul pregiudizio per i creditori.
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