Cassazione Penale, Ordinanza n. 09752/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in appello per fatti in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure di vizio di motivazione. Con il primo motivo ha contestato la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il diniego fosse fondato solo sul dato ponderale della sostanza sequestrata e che ciò fosse in contrasto con i principi delle Sezioni Unite n. 51063/2018. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva, affermando che il fatto fosse particolarmente tenue e non rivelasse stabilità nell'attività di spaccio, anche perché la ricorrente era consumatrice di stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché sostanzialmente sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato non solo il consistente quantitativo di droga, ma anche il rinvenimento di denaro contante in banconote di piccolo taglio, il quadro personale e la desunta attività di spaccio ripetuta in ambiente domestico; il secondo perché la motivazione sull'applicazione della recidiva era congrua, fondata sui precedenti penali specifici in materia di stupefacenti e coerente con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza di appello tanto sulla esclusione della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, quanto sulla applicazione della recidiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità va valutata complessivamente, non in base al solo dato ponderale della sostanza; possono rilevare anche la disponibilità di denaro, le modalità della condotta e altri indici di professionalità nello spaccio.
Richiamato implicitamente quale parametro del trattamento sanzionatorio e della recidiva, in relazione alla valorizzazione dei precedenti penali e della personalità del reo.
La recidiva è legittimamente applicabile quando i precedenti penali specifici attestino maggiore pericolosità e professionalità nel reato, con motivazione congrua e non illogica.
Sez. U, n. 51063/2018
Richiamata dalla difesa a sostegno della necessità di una valutazione non fondata solo sul peso dello stupefacente.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe e altro
Richiamata come precedente conforme sulla legittimità della motivazione in punto recidiva e trattamento sanzionatorio.
Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli
Richiamata per affermare che la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi rilevanti.
Massime di principio
- La derubricazione del fatto in lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi e non può essere esclusa o riconosciuta sulla sola base del quantitativo sequestrato.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, elementi come la disponibilità di denaro contante in banconote di piccolo taglio, il contesto di detenzione e la ripetitività dell'attività possono escludere la lieve entità perché rivelano una condotta non occasionale e professionalizzata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- L'applicazione della recidiva è legittima quando la motivazione dia conto dei precedenti penali specifici e della loro idoneità a dimostrare maggiore pericolosità o professionalità nel reato, senza necessità di ulteriori formule sacramentali.
- La contestazione della recidiva non è fondata se si risolve in una mera affermazione di occasionalità del fatto o in richiami a qualità personali della ricorrente che non smentiscono, in concreto, la rilevanza dei precedenti specifici valorizzati dal giudice di merito.
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