Cassazione Civile, Ordinanza n. 18314/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, riferita a una precedente cartella di pagamento per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il contribuente lamentava, in sostanza, l'erroneità della decisione e la mancata considerazione delle proprie difese, ma la CTR ha rigettato l'appello affermando che le censure erano generiche e non colpivano la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che la CTR ricostruiva come inammissibilità del ricorso per irrituale costituzione del ricorrente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello ex art. 161 c.p.c. perché, pur corretta nell'intestazione, conteneva nello svolgimento, nella motivazione e nel dispositivo riferimenti a un diverso processo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su un presupposto processuale inesistente e avesse mal valutato il tema della rituale costituzione e del deposito del ricorso; 3) omessa pronuncia su domande ed eccezioni; 4) omessa valutazione di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della mancata contestazione da parte dell'ente della domanda di annullamento della cartella per decorso del termine di 220 giorni previsto dalla L. n. 228 del 2012.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la sentenza impugnata era nulla perché, pur correttamente intestata e riferita alle parti del giudizio, conteneva una motivazione e un dispositivo riconducibili a una causa diversa, con impossibilità di ricostruire il decisum e la ratio decidendi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata come base dell'intimazione di pagamento impugnata
invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza; la Corte valorizza la nullità della decisione per motivazione e dispositivo riferiti a diversa causa
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rimedio utilizzato per denunciare error in procedendo e nullità della sentenza
richiamato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione/decisone su presupposti non dedotti
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla rituale costituzione e al deposito degli atti nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per censura di omessa valutazione di fatto decisivo
richiamato per la dedotta mancata considerazione del principio di non contestazione
escluso che il vizio dedotto rientrasse nell'errore di fatto revocatorio; la Corte lo qualifica come nullità deducibile con i mezzi ordinari
art. 1, commi 537 e seguenti, L. n. 228 del 2012
richiamato dal ricorrente quale base dell'istanza di annullamento della cartella e del decorso del termine di 220 giorni
art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012
richiamato nel giudizio di merito come pretesa estinzione delle pretese tributarie e dei titoli
Massime di principio
- Una sentenza che, pur correttamente intestata alle parti del giudizio, rechi motivazione e dispositivo riferiti a un processo diverso è affetta da nullità radicale, perché manca la riconducibilità della decisione alla controversia concretamente devoluta.
- Il vizio consistente nell'inosservanza della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o nella totale incongruenza della motivazione rispetto al thema decidendum può essere denunciato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., senza necessità di ricorrere alla revocazione per errore di fatto.
- Quando la sentenza di appello si fonda su una ratio decidendi che non appartiene al processo esaminato, il giudice di legittimità non può integrare o correggere la motivazione, ma deve cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.
- Le censure successive restano assorbite quando l'accoglimento del primo motivo, relativo alla nullità strutturale della sentenza, è sufficiente a definire il giudizio di legittimità.
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