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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19579/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce da ricorsi riuniti di alcuni lavoratori per ottenere differenze retributive, 13ª mensilità, ferie non godute e non retribuite, permessi e TFR nei confronti del datore di lavoro e/o della società. In primo grado era stata riconosciuta solo in parte la pretesa: per alcuni lavoratori era stata condannata la persona fisica indicata come datore di lavoro, per altri la società in accomandita semplice, mentre erano state respinte la domanda fondata su una retribuzione convenzionale oraria maggiore e la domanda di straordinario. In appello, la decisione era stata riformata in parte: la Corte territoriale aveva ritenuto provata una prassi aziendale di corrispondere una retribuzione convenzionale per ogni ora lavorata, con buste paga fittizie, e aveva rideterminato gli importi spettanti, condannando anche il datore di lavoro verso un ulteriore lavoratore. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: omesso esame di un contratto scritto che, a loro dire, provava l’applicazione della paga sindacale e non di una paga convenzionale maggiore; nullità della sentenza per mancata valutazione di prova documentale; violazione delle norme sull’onere della prova, sulle presunzioni, sulla prova testimoniale e sull’incapacità a testimoniare, sostenendo inoltre che il teste valorizzato dalla Corte d’appello fosse parte in un altro procedimento riunito e non potesse deporre; infine omessa pronuncia sulle eccezioni svolte contro tale testimonianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il documento richiamato non era stato trascritto in modo completo e autosufficiente nel ricorso, e perché la doglianza non era decisiva alla luce dell’accertamento di merito sulla prassi aziendale e sulla fittizietà delle buste paga. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato presunzioni e prova testimoniale, senza violare l’onere della prova né i limiti alla prova per simulazione, e perché il teste non era incapace a testimoniare solo per la pendenza di altra causa riunita; inoltre la sua deposizione non era stata l’unica fonte del convincimento. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che non vi era omessa pronuncia, poiché le eccezioni sulla testimonianza erano state implicitamente disattese dalla decisione di merito. Conseguentemente, ha posto le spese di lite a carico dei ricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per omessa valutazione o omessa pronuncia, ma escluso perché la motivazione d’appello conteneva una decisione implicita sulle eccezioni e sulle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha ritenuto inammissibile/inidoneo perché il fatto non era trascritto e comunque non decisivo nel quadro complessivo dell’accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché l’onere di provare le differenze retributive restava in capo ai lavoratori e non era stato spostato sul datore di lavoro.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ribadito che l’uso delle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, se la motivazione è logicamente adeguata.

  • art. 2729 c.c.

    invocato per censurare il ragionamento presuntivo e i limiti della prova; la Corte ha escluso la violazione, osservando che il giudice di merito può fondare il convincimento su presunzioni semplici se il ragionamento è plausibile e motivato.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla simulazione; la Corte ha ritenuto legittimo valorizzare elementi che mostravano la fittizietà delle buste paga.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato per i limiti alla prova della simulazione; la Corte ha chiarito che nel rito del lavoro la prova testimoniale può essere ammessa oltre i limiti ordinari nei casi consentiti dal codice di rito.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato sui limiti di ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha ricordato che tali limiti possono essere superati nel rito del lavoro ai sensi dell’art. 421 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un uso illegittimo del prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 246 c.p.c.

    invocato per sostenere l’incapacità a testimoniare del teste; la Corte ha affermato che l’incapacità richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che nel rito del lavoro le dichiarazioni rese dalle parti o acquisite in udienza possono essere liberamente utilizzate come elementi di convincimento.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, in particolare quanto all’indicazione delle censure e delle ragioni di cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l’onere di trascrivere e indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti; la mancata trascrizione completa del documento ha reso inammissibile la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in tema di omessa pronuncia; la Corte ha spiegato che il rigetto implicito dell’eccezione esclude il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la mancata valutazione di un documento è inammissibile se il documento non è trascritto o indicato in modo completo e autosufficiente, perché il controllo di legittimità deve poter avvenire sul solo contenuto del ricorso.
  • L’omesso esame di un fatto è deducibile solo se il fatto è decisivo; la censura non è ammissibile quando il fatto invocato risulta comunque assorbito dall’accertamento complessivo compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di differenze retributive, resta fermo l’onere del lavoratore di provare il proprio credito; non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice di merito valuta le prove offerte dalle parti e trae il convincimento da elementi presuntivi e documentali.
  • Il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito: in cassazione può denunciarsi solo l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento inferenziale, non la mera alternativa ricostruzione dei fatti.
  • Nel rito del lavoro, i limiti alla prova testimoniale della simulazione possono essere superati nei casi consentiti dalla disciplina processuale speciale; il giudice può valorizzare anche elementi dichiarativi o presuntivi per ricostruire la reale pattuizione economica.
  • L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale alla decisione; non basta un mero interesse di fatto, né la sola pendenza o riunione di altra causa connessa.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, accogliendo la domanda o fondando la decisione su un determinato elemento probatorio, mostri implicitamente di avere rigettato le eccezioni incompatibili con quella statuizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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