Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo errata applicazione della legge (in particolare dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e vizi della motivazione per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita'. In sostanza ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il lungo intervallo temporale rispetto ai fatti (cd. tempo silente) e avrebbe valorizzato circostanze prive di efficacia dimostrativa o frutto di travisamento (in particolare richiamo a fatti indicati nel capo 39 della sentenza Aemilia, per i quali Muto non era mai stato indagato o imputato).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in ottemperanza al principio dettato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, abbia adeguatamente considerato il decorso del tempo e abbia motivato la sussistenza e l'attualita' delle esigenze cautelari sulla base di dati concreti: condanne successive relative ad atti di intestazione fittizia e partecipazione all'associazione mafiosa (fatti fino al 2013-2015) e la successiva applicazione della custodia cautelare da parte della Corte d'appello (17 dicembre 2020) correlata a elementi che collegavano Muto a vicende estorsive protrattesi fino al 2016. Non sussiste, secondo la Corte, il travisamento denunciato; gli elementi prodotti in altro procedimento erano stati utilizzati dalla Corte d'appello ai fini cautelari. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione; nel caso ha regolato la rivalutazione dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie (tra cui reati gravi/associativi). La giurisprudenza interpretata dalla Cassazione e dalla Corte ha precisato che tale presunzione puo' essere superata dalla considerazione del decorso del tempo e richiede motivazione specifica quando sussiste un lungo intervallo temporale senza condotte successive sintomatiche di pericolosita'.
Riguarda il reato di associazione di tipo mafioso; la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa produce rilievo significativo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosita' del soggetto.
art. 416-bis comma 1 cod. pen.
Nella motivazione e negli atti e' richiamata l'aggravazione o l'articolazione delle condotte con riferimento alla fattispecie mafiosa; la Corte ha ritenuto rilevante anche la sussistenza di condotte connessse a delitti aggravati per finalita' associative.
Riforma che ha inciso sull'interpretazione delle norme cautelari (tra cui art. 275) e che la Corte di cassazione ha richiamato per imporre l'obbligo di considerare esplicitamente il decorso del tempo nel valutare l'attualita' delle esigenze cautelari.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti in cancelleria dopo la decisione; qui utilizzata per l'obbligo di trasmettere gli atti alla cancelleria a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare intercorre un considerevole intervallo temporale, il giudice deve esprimere una motivazione puntuale circa l'incidenza di tale decorso sul mantenimento delle esigenze cautelari; la mera affermazione astratta non e' sufficiente.
- Le condanne o misure successive relative a fatti della stessa specie o condotte sintomatiche di continuazione o collegamento al sodalizio posson o costituire elementi concreti che giustificano la permanenza della misura cautelare nonostante il tempo trascorso.
- Il giudice puo' utilizzare elementi emersi in altri procedimenti (compresi atti prodotti dal Pubblico Ministero in udienza e utilizzati in sede cautelare) per fondare la valutazione delle esigenze cautelari, anche se la persona non e' stata formalmente indagata o imputata per quella specifica vicenda, purché gli elementi siano effettivi e documentati.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, e' relativa: puo' essere superata da elementi concreti (es. lungo tempo senza condotte di pericolosita'), ma l'onere di motivare spetta al giudice che non ritiene superata la presunzione.
- La contestazione di travisamento dei fatti richiede la dimostrazione che il giudice si sia basato su dati inesistenti o falsati; se invece altri giudici (es. Corte d'appello) hanno adottato misure cautelari sulla base di produzioni documentali, tale uso probatorio puo' legittimare la valutazione cautelare.
- In sede di impugnazione cautelare il rigetto comporta generalmente la condanna alle spese e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa processuale.
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