Cassazione Civile, Ordinanza n. 21735/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia origina da un'azione risarcitoria proposta da un azionista per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva derivati dall'azzeramento del valore delle azioni di una società poi divenuta Sanità s.p.a., in relazione a condotte ascritte ad amministratori della società medesima e a soggetti della banca coinvolta nella vicenda. Nei giudizi di merito la domanda era stata dichiarata inammissibile verso alcuni convenuti e prescritta verso altri, con condanna dell'attore anche per lite temeraria. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per revocazione contro tale ordinanza, il ricorrente ha dedotto, da un lato, dolo processuale della controparte, assumendo che essa avesse riferito falsamente che egli fosse un ricattatore professionale e avesse falsificato un documento con cui altri azionisti gli avevano affidato la tutela dei loro diritti; dall'altro, errore di fatto nell'aver la Cassazione percepito in modo errato i motivi del ricorso originario, che a suo dire contenevano tre violazioni di legge e sette omissioni di fatti decisivi. I controricorrenti hanno chiesto anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo è stato ritenuto tardivo, perché la data di conoscenza del preteso dolo doveva essere allegata sin dall'atto introduttivo e, comunque, il dolo revocatorio richiede una condotta fraudolenta intenzionale, idonea a paralizzare la difesa e a impedire l'accertamento della verità, requisito non ravvisato nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei motivi del ricorso per cassazione, mentre l'errore revocatorio richiede un errore di percezione su un fatto processuale e non un errore di giudizio. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda dei controricorrenti ex art. 96, comma 3, c.p.c., per mancata specifica allegazione dei fatti integranti la responsabilità aggravata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Il dolo processuale revocatorio richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta, con artifizi o raggiri idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire l'accertamento della verità; inoltre il relativo fatto e la sua scoperta devono essere allegati tempestivamente nell'atto introduttivo.
L'errore revocatorio presuppone un errore di percezione su un fatto esistente o inesistente risultante dagli atti, non un errore di valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso.
Nell'azione di revocazione i fatti costitutivi del motivo, compresa la data di scoperta del dolo, devono essere indicati fin dall'istanza introduttiva a pena di inammissibilità.
Il termine per proporre la revocazione decorre dalla conoscenza del dolo dedotto come causa rescindente.
Conferma che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza del fatto che legittima la revocazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico, indicando le norme asseritamente violate e il confronto tra precetto normativo e statuizione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione delle norme violate e dei riferimenti fattuali rilevanti.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se non vi è stata una specifica impugnazione del punto decisivo, specie quando il giudice si sia limitato a esaminare una questione già prospettata dalla parte.
Non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni giuridiche, domande o generiche doglianze.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata richiede specifica allegazione dei fatti che integrano la mala fede o colpa grave.
La Corte richiama la disciplina dell'azione individuale del socio verso amministratori e terzi, rilevando la carenza di legittimazione attiva dell'attore rispetto alla pretesa azionata.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità del regime favorevole di prescrizione collegato a determinati fatti penalmente rilevanti, valorizzando la natura della sentenza penale richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per dolo processuale, la parte deve allegare sin dall'atto introduttivo il fatto costitutivo del dolo e la data della sua scoperta; la successiva integrazione non sana l'inammissibilità.
- Il dolo revocatorio non coincide con qualsiasi mendacio o violazione dei doveri di lealtà e probità: occorre una fraudolenta attività di artifizi o raggiri, oggettivamente idonea a impedire il contraddittorio o l'accertamento della verità e causalmente incidente sulla decisione.
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione presuppone l'erronea percezione di un fatto processuale, non quando la censura mira a rivalutare l'interpretazione dei motivi o il merito della decisione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è indispensabile un confronto specifico tra norma asseritamente violata, contenuto precettivo della norma e passaggio motivazionale della sentenza censurata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La denuncia di ultrapetizione o di omesso esame non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o per introdurre questioni generiche o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una puntuale allegazione dei fatti integranti la condotta sanzionabile, non essendo sufficiente un richiamo meramente apodittico ai presupposti di legge.
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