Cassazione Penale, Sentenza n. 49793/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo il riconoscimento delle stesse nella massima estensione. Sostiene che la motivazione della Corte territoriale sia carente nel negare un'estensione maggiore delle attenuanti già concesse in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità delle censure sulla motivazione. Ha ritenuto fondata la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima alla luce della gravità del fatto e della professionalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 8-bis, n. 3
Norma richiamata per la qualificazione del reato contestato all'imputato; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie e la conseguente valutazione della pena in rapporto alla gravità del fatto.
Consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione; la Corte ha disposto la trattazione scritta del ricorso ai sensi di tale disposizione.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 di ammenda.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata come principio secondo cui la sanzione pecuniaria può essere esclusa se sussiste mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non sono stati forniti elementi tali da escludere la colpa.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che contenga censure aspecifiche o generiche sulla motivazione: le doglianze devono essere precise, indicare i punti critici e spiegare la violazione di legge o la contraddittorietà della motivazione.
- Il giudice di merito può rivedere e limitare l'applicazione delle circostanze attenuanti concesse in primo grado se, valutando complessivamente il fatto, ritiene che la gravità e la 'professionalità' della condotta rendano incompatibile una riduzione maggiore della pena.
- Per ottenere il riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti è necessario documentare elementi concreti (comportamento processuale significativo, fatti personali, collaborazione, ecc.) che giustifichino la misura più favorevole della pena.
- Chi propone ricorso deve evitare formulazioni generiche e deve indicare puntualmente dove e perché la motivazione del giudice sarebbe viziata; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La richiamata giurisprudenza costituzionale consente di evitare la sanzione pecuniaria solo se emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; è quindi utile fornire elementi probatori o argomentazioni chiare che giustifichino il ricorso.
Testo integrale
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