Cassazione Penale, Sentenza n. 2872/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte di appello aveva emesso ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 383/2022 (17/11/2022), sostituendo la frase che revocava le statuizioni civili con una conferma delle stesse, ritenendo che la revoca fosse frutto di un errore nell'applicazione dell'art. 538 c.p.p. dopo l'assoluzione per effetto dell'art. 131-bis c.p. La correzione era stata chiesta dalla parte civile e motivata richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022. Il ricorrente ha eccepito che l'art. 130 c.p.p. non è applicabile per modificare una decisione già assunta, poiché la sentenza impugnata conteneva una esplicita valutazione e decisione sulle statuizioni civili; pertanto la modifica operata dalla Corte d'appello è sostanziale e non una mera correzione formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittima l'ordinanza della Corte di appello perché la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. non può essere utilizzata per modificare una decisione già adottata dal giudice di merito. La modifica apportata dalla Corte di appello alle statuizioni civili è stata ritenuta sostanziale (sostituzione di una decisione motivata di revoca con la conferma delle statuizioni) e quindi non emendabile con l'art. 130. La Corte ha altresì osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022 riguarda omissioni di pronuncia sulle statuizioni civili in caso di proscioglimento per particolare tenuità, ma nel caso concreto non c'era omissione: il giudice di merito si era pronunciato. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e disposta l'annotazione sull'originale.
Norme richiamate
L'art. 130 è limitato alla correzione di errori o omissioni materiali che non determinano nullità e non comportano modificazioni essenziali dell'atto; non è applicabile per cambiare una decisione già adottata dal giudice di merito.
Discusse le conseguenze dell'applicazione di tale norma rispetto alle statuizioni civili in presenza di assoluzione per particolare tenuità: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte che non prevedeva la pronuncia sulle questioni civili, ma la Corte di Cassazione ha rilevato che la norma non giustifica l'uso dell'art. 130 quando il giudice si è già pronunciato.
Prevede il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza costituzionale ha precisato che il giudice penale, anche in caso di proscioglimento per 131-bis, deve pronunciarsi sulle questioni civili, salvo che si tratti di omissione, ma ciò non autorizza correzioni formali se il giudice ha già deciso le statuizioni civili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 173/2022
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la pronuncia sulle statuizioni civili in caso di proscioglimento per 131-bis; tuttavia la sua applicazione richiede che vi sia stata un'omissione di pronuncia, non una decisione motivata che si intende riformare.
Sez. U. n. 8 del 18/05/1994 (Armati)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il limite dell'art. 130: non è ammissibile la correzione materiale che comporti modifica essenziale o sostituzione di una decisione già assunta; consentite solo correzioni formali per armonizzare la forma con il contenuto intangibile della decisione.
Art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso)
Norma procedurale che regola i motivi di ricorso per cassazione; nel caso sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi delle lettere c) ed e).
Giurisprudenza richiamata (esempi)
Sez. 5, ordinanza n. 36037 del 14/07/2022; Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2022; Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019
Casi giurisprudenziali citati nel testo che discutono l'ammissibilità di correzioni materiali su statuizioni accessorie (spese processuali) e mostrano orientamenti non univoci: alcune decisioni hanno ritenuto emendabili statuizioni accessorie facilmente determinabili; la Corte ricorda però il principio di limiti dell'art. 130.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per errori formali o omissioni che non incidono sulla decisione sostanziale; non può essere usata per sostituire o modificare una decisione già motivata dal giudice.
- Se il giudice di merito si è espressamente pronunciato sulle statuizioni civili (anche in senso negativo), l'eventuale impugnazione di tale decisione deve avvenire tramite i rimedi ordinari (appello, impugnazione), non attraverso l'art. 130.
- La pronuncia della Corte costituzionale che impone al giudice penale di decidere sulle questioni civili in caso di proscioglimento per 131-bis opera solo quando c'è stata omissione di pronuncia; non legittima la rettifica tramite correzione materiale di decisioni già adottate.
- Le statuizioni accessorie (es. condanna alle spese) possono in alcuni casi essere ritenute emendabili con la procedura di correzione materiale, ma ciò è ammesso solo se la modifica non incide sulla decisione principale e la statuizione è consequenziale e agevolmente determinabile.
- Quando si rileva un errore che ha influenzato il giudizio nel merito (scelta normativa o valutativa), la via corretta è l'impugnazione; la correzione materiale non è uno strumento sostitutivo dell'impugnazione per riformare valutazioni giuridiche o di fatto.
- In caso di dubbio tra omissione formale e decisione motivata, va verificato il contenuto organico della sentenza: se esiste una valutazione e una decisione esplicita, si tratta di atto decisionale non emendabile con art. 130.
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