Cassazione Penale, Sentenza n. 27179/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 640 c.p.) e per illogicità della motivazione: la condanna di Cavallari si fondava principalmente sulle dichiarazioni della coimputata Cianciolo, la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata dai giudici di merito; mancavano valutazioni sui criteri di credibilità della chiamata in correità e sui riscontri esterni individualizzanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa e carente motivazione circa l'attendibilità della coimputata Cianciolo. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della valutazione della chiamata in correità (art. 192, comma 3, c.p.p.), il giudice deve verificare nell'ordine la credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, condizioni socio-economiche e familiari, passato, rapporti con il chiamato in correità, genesi della confessione), l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni (precisione, coerenza, costanza, spontaneità) e i riscontri esterni. Nel caso di specie i giudici di merito non hanno adeguatamente esaminato questi profili e si sono limitati a ritenere le dichiarazioni intrinsecamente credibili e supportate da "documenti acquisiti" provenienti dalla stessa dichiarante, che non possono costituire riscontri esterni; le testimonianze che riferivano solo contatti telefonici non consentivano l'identificazione del ricorrente. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna
Norme richiamate
Del reato contestato (truffa): la valutazione della responsabilità penale richiede prova adeguata; se si fonda su dichiarazioni di coimputati occorre che tali dichiarazioni siano valutate secondo i criteri di attendibilità
Stabilisce il criterio di valutazione della chiamata in correità: prima la credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, condizioni, rapporti, genesi della confessione), poi l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni (precisione, coerenza, costanza, spontaneità), infine i riscontri esterni; obbligo del giudice di seguire tale ordine logico
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 15756/2002; n. 2350/2004; n. 21171/2013)
Richiama precedenti orientamenti che hanno affermato il medesimo schema valutativo per la chiamata in correità e la necessità di vagliare credibilità soggettiva, consistenza intrinseca e riscontri esterni prima di attribuire valore probatorio diretto alle dichiarazioni del coimputato
Massime di principio
- Quando una condanna si basa prevalentemente sulle dichiarazioni di un coimputato, il giudice deve motivare specificamente la valutazione della loro attendibilità seguendo l'ordine previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.: credibilità soggettiva, consistenza intrinseca, riscontri esterni.
- I documenti forniti dallo stesso dichiarante non costituiscono riscontri esterni idonei a confermare la chiamata in correità; in assenza di riscontri esterni individualizzanti la sola confessione del coimputato può essere insufficiente a fondare una condanna.
- Dichiarazioni di testi che attestano solo contatti telefonici e non procedono all'identificazione non sono riscontri individualizzanti capaci di collegare in modo certo il dichiarante all'imputato.
- La mancata o carente motivazione sulla credibilità del coimputato e sui criteri di valutazione comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In sede difensiva è fondamentale sollevare puntualmente le censure sulla attendibilità del coimputato chiedendo che il giudice valuti personalità, rapporti, interessi o vantaggi, eventuali contraddizioni e la presenza di riscontri esterni effettivi.
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