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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21871/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una proposta DOCFA presentata per una diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile, con cui i proprietari avevano chiesto il passaggio da categoria A/1 a categoria A/2. La rettifica dell'Ufficio ha invece confermato il classamento originario A/1, classe 2, vani 11,5, rendita € 3238,18. I contribuenti avevano già presentato nel 2016 due precedenti DOCFA, anch'essi con proposta di variazione in A/2 e non rettificati dall'Ufficio. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'avviso perché non teneva conto delle precedenti procedure del 2016, reputando l'atto nullo/inesistente per carenza di motivazione rispetto a quelle istanze e osservando che l'Ufficio avrebbe dovuto indicare gli elementi tecnici contestati. L'Agenzia ricorre con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 17 e 20 R.D.L. 652/1939, art. 1 D.M. 701/1994 e art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che il DOCFA del 2017 fosse stato presentato fuori dei casi consentiti (nuova costruzione o variazione di consistenza) e che quindi il ricorso originario dovesse essere dichiarato inammissibile; con il secondo denuncia violazione dell'art. 1 D.M. 701/1994, contestando l'affermazione della CTR secondo cui le precedenti proposte del 2016 si sarebbero consolidate perché non rettificate tempestivamente dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero scollegati dalla ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR non aveva fondato la decisione sulla tardività del potere di rettifica, bensì sulla circostanza che l'avviso impugnato non conteneva alcun riferimento motivazionale alle precedenti DOCFA del 2016, che avevano già prospettato il diverso classamento, sicché l'atto era da considerarsi nullo/inesistente per carenza di motivazione se riferito a tali precedenti istanze. La Corte ha inoltre precisato che l'uso illegittimo del procedimento DOCFA fuori dai casi previsti non comporta l'inammissibilità del ricorso dei contribuenti contro l'avviso di rettifica, ma semmai il rigetto nel merito; tuttavia, nel caso concreto, tale profilo non era decisivo rispetto alla motivazione della CTR. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 17 R.D.L. 652/1939

    Richiamato per delimitare i casi di variazione catastale denunciabili; il ricorso DOCFA fuori dai casi previsti non incide, di per sé, sulla qualificazione processuale dell'impugnazione dell'avviso.

  • art. 20 R.D.L. 652/1939

    Individua l'obbligo di denuncia delle variazioni nello stato dei beni; la Corte lo cita per spiegare i limiti di utilizzo del procedimento DOCFA.

  • art. 1 D.M. 701/1994

    Disciplina il DOCFA e il termine per la determinazione della rendita catastale definitiva; la Corte esclude che la controversia si giochi sulla natura del termine, poiché la ratio della CTR era la carenza di motivazione dell'avviso rispetto alle precedenti dichiarazioni.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel primo motivo dell'Agenzia, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisoria.

  • art. 56 d.P.R. 1142/1949

    Indicato come una delle sole ipotesi in cui può essere presentata la dichiarazione DOCFA, insieme alla nuova costruzione.

  • art. 1, comma 3, D.M. 701/1994

    Prevede il termine per la determinazione della rendita catastale definitiva; la Corte chiarisce che la CTR non lo ha qualificato come perentorio, ma ha considerato non decisivo il richiamo alla sua natura ordinatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione è inammissibile quando i motivi non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limitano a censurare profili non decisivi o diversi da quelli posti a fondamento della decisione.
  • L'utilizzo del procedimento DOCFA al di fuori dei casi tipici previsti dalla disciplina catastale non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica; il vizio del rapporto va valutato secondo la concreta motivazione dell'atto impugnato.
  • Un avviso di rettifica catastale che non si confronti con precedenti dichiarazioni o istanze del contribuente, e non espliciti gli elementi tecnici e le ragioni del dissenso rispetto ad esse, può essere viziato per carenza di motivazione.
  • La deduzione relativa alla natura ordinatoria o perentoria del termine per la determinazione della rendita definitiva è irrilevante quando la decisione di merito si fondi non sulla tardività dell'atto, ma sulla sua insufficiente motivazione rispetto al contenuto delle precedenti dichiarazioni catastali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileImmobiliareTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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