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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21868 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP relativa all’anno indicato nel testo come «XXXXX». La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché l’originale notificato all’Agenzia risultava privo della sottoscrizione del contribuente. La società ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 182 c.p.c., oltre a errori e insufficienze della motivazione. Ha sostenuto, da un lato, che fosse sufficiente la firma del difensore sul ricorso e, dall’altro, che, in caso di vizio della procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. L’unico motivo è stato dichiarato inammissibile perché mescolava confusamente questioni di fatto e di diritto, senza individuare con certezza il tema della decisione: sul fatto, la società non chiariva se contestasse l’assenza della firma sulla copia notificata e non riproduceva la copia depositata in Commissione tributaria provinciale, necessaria a sostenere che fosse sottoscritta; sul diritto, prospettava insieme la sufficienza della firma del difensore e un possibile difetto della firma del rappresentante legale sulla procura, senza formulare una censura chiara e autosufficiente. La sentenza della Commissione tributaria regionale resta quindi ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato il motivo proposto sotto i profili di violazione di legge e di vizio della motivazione, ma lo ha ritenuto inammissibile per la commistione confusa di questioni fattuali e giuridiche e per la mancata esposizione autosufficiente dei fatti invocati.

  • Art. 18, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992

    Per un verso, il ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, là dove (comma 3, lett. b) prescrive che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, sostenendo, per conseguenza, che, al cospetto della sottoscrizione del difensore, non vi fosse alcuna necessità di quella del contribuente.

    La disposizione è invocata dalla società per sostenere che la sottoscrizione del difensore fosse sufficiente. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito quale firma fosse necessaria: ha dichiarato inammissibile la censura perché confusa e mescolata con questioni fattuali e con il distinto problema della procura.

  • Art. 182, comma 2, c.p.c.

    Per altro verso, tuttavia, sembra riconoscere che non comparisse in calce al conferimento dell'incarico la firma del rappresentante legale della società; ciò in quanto introduce il diverso profilo di censura dato dalla violazione dell'art. 182 c.p.c. , comma 2, là dove prescrive che il giudice, ove rilevi un vizio comportante la nullità della procura, assegna un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione di essa.

    La norma prevede, secondo il passaggio riportato, l’assegnazione di un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della procura quando il giudice rilevi un vizio che ne comporta la nullità. Nel caso concreto la Corte non ha stabilito se tale rimedio dovesse essere applicato, perché la censura era inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione, un motivo deve distinguere con chiarezza le contestazioni di fatto da quelle di diritto e indicare con precisione quale errore della decisione impugnata si censura; la loro esposizione confusa può comportare l’inammissibilità.
  • Quando la censura dipende dal contenuto di un documento, il ricorrente deve riportarne in modo autosufficiente il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificare la doglianza senza ricostruzioni esterne.
  • La questione della firma sul ricorso e quella della validità o regolarità della procura sono profili distinti: se si invocano entrambi, occorre formularli separatamente e spiegare con coerenza il fatto e la norma su cui ciascuno si fonda.
  • La pronuncia non stabilisce nel merito se fosse necessaria la firma del contribuente o se il vizio della procura dovesse essere sanato: il ricorso è stato respinto per ragioni di ammissibilità, quindi il caso non consente di ricavare una regola definitiva su tali questioni sostanziali.

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