Cassazione Penale, Sentenza n. 7465/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva annullato il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo dei crediti d'imposta (cod. tributo 6925, "bonus facciate") presenti nel cassetto fiscale di Condongreen, ceduti da New General s.r.l., ritenuti frutto di fatturazioni e lavori inesistenti riconducibili al reato di cui all'art. 640-bis c.p.. Il Tribunale di riesame aveva qualificato il vincolo come sequestro per equivalente non consentito verso terzi in buona fede, sulla base della circostanza che i crediti ceduti si erano "confusi" con altri identici presenti nel cassetto fiscale e che, prima del 1 maggio 2022, non era previsto un sistema di tracciamento con codice identificativo delle cessioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore. Ha escluso che l'assenza di un codice identificativo renda il credito d'imposta fungibile e ha qualificato correttamente il vincolo originariamente disposto come sequestro preventivo impeditivo (art. 321, comma 1 c.p.p.), non come sequestro per equivalente volto alla confisca. La Corte ha affermato che il provvedimento genetico individuava i crediti in modo specifico e che il sequestro impeditivo può colpire anche beni di terzi in buona fede quando la loro disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare nuovi illeciti. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Il reato contestato quale fonte dei crediti d'imposta posti a sequestro; i crediti oggetto di cessione sono considerati frutto di fatturazioni o lavori inesistenti riconducibili a questa fattispecie delittuosa.
art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che legittima il sequestro preventivo impeditivo dei crediti d'imposta anche se questi sono nella disponibilità di un terzo in buona fede, purché sussista un nesso di pertinenzialità tra la res e il reato e la libera disponibilità del bene possa determinare pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o agevolazione di ulteriori illeciti.
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per distinguere il sequestro per equivalente (collegato alla confisca del profitto) dal sequestro impeditivo: la Corte ha escluso che il vincolo fosse un sequestro per equivalente applicato indebitamente a terzi in buona fede.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Materia della dedotta erronea applicazione della legge penale come motivo di ricorso per cassazione, invocato dal Procuratore per contestare la ricostruzione del Tribunale di riesame.
art. 121, comma 1, lett. b), Legge n. 77/2020
Richiamata nella doglianza relativa alla presunta inapplicabilità del sequestro impeditivo ai crediti ceduti anteriormente al 1 maggio 2022, data di introduzione del sistema di tracciamento; la Corte ha respinto l'argomento, ribadendo che l'assenza del codice non esclude la possibilità di sequestro impeditivo.
art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del giudice cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 c.p.p. può colpire anche beni di terzi in buona fede se esiste un nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato e la libera disponibilità del bene può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare nuovi illeciti.
- L'assenza di un codice identificativo di tracciamento (introduzione normativa successiva al fatto) non trasforma i crediti d'imposta in beni fungibili assimilabili al denaro né impedisce di applicare misure ablative impeditive quando i crediti siano individuati in modo sufficientemente preciso.
- Occorre distinguere chiaramente tra sequestro impeditivo (finalizzato a prevenire l'uso del bene che può aggravare la situazione criminosa) e sequestro per equivalente (connesso alla confisca del profitto): il primo può essere disposto anche nei confronti di terzi in buona fede, il secondo è soggetto a limiti maggiori.
- La qualificazione della misura dipende dal contenuto del provvedimento genetico e dalla possibilità di individuare i crediti in maniera specifica (es. indicazione di ammontare, origine e riscontro in banche dati), non solo dalla presenza di strumenti formali di tracciamento.
- Non può esistere una regola generale che renda indisponibili i crediti ceduti prima di una certa data: ogni valutazione deve essere case-by-case, considerando prove documentali e l'effettiva idoneità della disponibilità del credito a determinare un pericolo per l'azione penale.
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