Cassazione Penale, Sentenza n. 14378/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficiente valutazione probatoria, con contestazione della qualificazione dei tassi come usurari e dell'uso esclusivo delle dichiarazioni delle persone offese senza consulenza tecnica e senza calcolo analitico trimestrale degli interessi (si eccepisce in particolare la mancanza di prova sui singoli prestiti e sulla cadenza dei pagamenti, con richiami alla presunta scrittura privata e testimonianze favorevoli al ricorrente); 2) vizio di motivazione sul piano sanzionatorio per mancata valorizzazione delle condotte processuali collaborative e delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e per mancato riconoscimento della recidiva; 3) censura della confisca (art. 240-bis e art. 644 sesto comma) ritenuta sproporzionata rispetto alle capacità reddituali del ricorrente e basata su un periodo temporale troppo ristretto, con rilevanza di acquisti all'asta e risparmi familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità (artt. 581/591 c.p.p.). Ha ritenuto fondate e congrue le motivazioni della Corte d'Appello che: (i) hanno considerato integrato il reato di usura non solo dalla dazione ma anche dalla semplice pattuizione di interessi usurari, potendosi fondare sul racconto delle persone offese quando adeguatamente valutato; (ii) hanno adeguatamente valutato l'attendibilità delle persone offese sulla base della coerenza tra dichiarazioni, materiale probatorio raccolto (titoli di credito rinvenuti, osservazioni e intercettazioni), e dall'analisi patrimoniale dell'imputato; (iii) hanno bilanciato correttamente le attenuanti e aggravanti tenuto conto della pervicacia della condotta, della durata pluriennale e dei tentativi di occultamento delle prove; (iv) hanno legittimamente confermato la confisca per equivalente e la confisca ex art. 240-bis, nel limite del profitto accertato (originariamente €80.250, rideterminato a €48.450 per effetto dell'estinzione per prescrizione del capo 4). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende. In precedenza la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di €12.000, con declaratoria di estinzione del reato contestato al capo 4.
Norme richiamate
richiama la partecipazione a reato in relazione alle fattispecie di usura aggregate
secondo e terzo comma; sesto comma
la norma sull'usura viene interpretata anche nella sua forma impropria: il reato si integra non solo per la percezione di interessi ma anche per la pattuizione degli stessi; il sesto comma consente la confisca fino al valore del profitto del reato
consente la confisca dei beni che appaiono sproporzionati rispetto ai redditi e alla capacità contributiva, quale misura ablativa per reati che abbiano prodotto profitti
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
le regole sulla testimonianza non si applicano con la stessa estensione alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, se adeguatamente motivate, reggere la condanna
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; il mancato rispetto è causa di inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
ulteriore riferimento alle ragioni formali di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità dei motivi)
prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di usura, non è necessaria la prova dell'effettiva percezione degli interessi: la sola pattuizione di interessi usurari può integrare il reato.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute congrue e adeguatamente motivate dal giudice, costituire da sole base per la condanna, purché il giudice fornisca una valutazione rigorosa della credibilità e del riscontro probatorio.
- La quantificazione tecnica dei tassi (es. calcolo trimestrale) è utile ma non imprescindibile se risultano note l'entità della somma mutuata e l'ammontare degli interessi pattuiti e se altri elementi probatori (titoli, intercettazioni, osservazioni, riscontro patrimoniale) supportano la ricostruzione.
- In sede di bilanciamento sanzionatorio contano la durata, la pervicacia, il numero delle vittime e i tentativi di occultamento delle prove; tali elementi possono prevalere sulla valorizzazione di attenuanti generiche gravitando verso una maggiore severità della pena.
- La confisca per equivalente può essere disposta nei limiti del profitto del reato anche in assenza di precedente sequestro preventivo e indipendentemente da un accertamento completo sull'origine lecita dei beni; eventuali contestazioni sulla selezione dei beni possono essere affrontate in sede esecutiva.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono essere specifici e conformi ai limiti formali previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la genericità conduce all'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →