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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14378/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficiente valutazione probatoria, con contestazione della qualificazione dei tassi come usurari e dell'uso esclusivo delle dichiarazioni delle persone offese senza consulenza tecnica e senza calcolo analitico trimestrale degli interessi (si eccepisce in particolare la mancanza di prova sui singoli prestiti e sulla cadenza dei pagamenti, con richiami alla presunta scrittura privata e testimonianze favorevoli al ricorrente); 2) vizio di motivazione sul piano sanzionatorio per mancata valorizzazione delle condotte processuali collaborative e delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e per mancato riconoscimento della recidiva; 3) censura della confisca (art. 240-bis e art. 644 sesto comma) ritenuta sproporzionata rispetto alle capacità reddituali del ricorrente e basata su un periodo temporale troppo ristretto, con rilevanza di acquisti all'asta e risparmi familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità (artt. 581/591 c.p.p.). Ha ritenuto fondate e congrue le motivazioni della Corte d'Appello che: (i) hanno considerato integrato il reato di usura non solo dalla dazione ma anche dalla semplice pattuizione di interessi usurari, potendosi fondare sul racconto delle persone offese quando adeguatamente valutato; (ii) hanno adeguatamente valutato l'attendibilità delle persone offese sulla base della coerenza tra dichiarazioni, materiale probatorio raccolto (titoli di credito rinvenuti, osservazioni e intercettazioni), e dall'analisi patrimoniale dell'imputato; (iii) hanno bilanciato correttamente le attenuanti e aggravanti tenuto conto della pervicacia della condotta, della durata pluriennale e dei tentativi di occultamento delle prove; (iv) hanno legittimamente confermato la confisca per equivalente e la confisca ex art. 240-bis, nel limite del profitto accertato (originariamente €80.250, rideterminato a €48.450 per effetto dell'estinzione per prescrizione del capo 4). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende. In precedenza la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di €12.000, con declaratoria di estinzione del reato contestato al capo 4.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiama la partecipazione a reato in relazione alle fattispecie di usura aggregate

  • art. 644 cod. pen.

    secondo e terzo comma; sesto comma

    la norma sull'usura viene interpretata anche nella sua forma impropria: il reato si integra non solo per la percezione di interessi ma anche per la pattuizione degli stessi; il sesto comma consente la confisca fino al valore del profitto del reato

  • art. 240-bis cod. pen.

    consente la confisca dei beni che appaiono sproporzionati rispetto ai redditi e alla capacità contributiva, quale misura ablativa per reati che abbiano prodotto profitti

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    le regole sulla testimonianza non si applicano con la stessa estensione alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, se adeguatamente motivate, reggere la condanna

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; il mancato rispetto è causa di inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    ulteriore riferimento alle ragioni formali di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità dei motivi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di usura, non è necessaria la prova dell'effettiva percezione degli interessi: la sola pattuizione di interessi usurari può integrare il reato.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute congrue e adeguatamente motivate dal giudice, costituire da sole base per la condanna, purché il giudice fornisca una valutazione rigorosa della credibilità e del riscontro probatorio.
  • La quantificazione tecnica dei tassi (es. calcolo trimestrale) è utile ma non imprescindibile se risultano note l'entità della somma mutuata e l'ammontare degli interessi pattuiti e se altri elementi probatori (titoli, intercettazioni, osservazioni, riscontro patrimoniale) supportano la ricostruzione.
  • In sede di bilanciamento sanzionatorio contano la durata, la pervicacia, il numero delle vittime e i tentativi di occultamento delle prove; tali elementi possono prevalere sulla valorizzazione di attenuanti generiche gravitando verso una maggiore severità della pena.
  • La confisca per equivalente può essere disposta nei limiti del profitto del reato anche in assenza di precedente sequestro preventivo e indipendentemente da un accertamento completo sull'origine lecita dei beni; eventuali contestazioni sulla selezione dei beni possono essere affrontate in sede esecutiva.
  • I motivi di ricorso per Cassazione devono essere specifici e conformi ai limiti formali previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la genericità conduce all'inammissibilità.

Testo integrale

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