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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17785/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici e meramente reiterativi delle censure di appello, prive di una reale confutazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo censurava, in modo generico, la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità; il secondo lamentava l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze si limitavano a riproporre, senza autonoma critica argomentata, le questioni già sollevate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato contestato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma richiama la condanna per riciclaggio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se già disattese dal giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità.
  • Le doglianze che si limitano a contestare in modo generico la motivazione sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano realmente con la ratio decidendi della sentenza di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti economici

Testo integrale

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