Cassazione Penale, Sentenza n. 30618/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna (4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa) per rapina aggravata e porto ingiustificato di arma. I motivi principali contestavano: errori formali nella indicazione di data e luogo nella sentenza di primo grado; violazione delle regole probatorie e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia perché non spontanee dopo perquisizioni e arresto; travisamento della prova materiale (cacciavite, indumenti, colore degli occhi) emesso dalla Corte territoriale; violazione del divieto di doppia punizione per il reato complesso ritenendo assorbito il porto d'arma nella rapina; e una erronea valutazione del trattamento sanzionatorio per omessa considerazione dell'età, collaborazione e contenuta entità del danno
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli errori di trascrizione della data e le presunte divergenze sul locale fossero meri refusi non incidenti sulla ricostruzione del fatto; che la Corte territoriale aveva adeguatamente considerato e motivato le risultanze probatorie e che, anche escludendo le dichiarazioni rese dall'imputato, gli altri elementi probatori (immagini di videosorveglianza, sequestro di un cacciavite nell'auto, indumenti riconducibili per marca e caratteristiche a quelli del rapinatore, corrispondenza delle descrizioni testimoniali) bastavano a sostenere la condanna; che non sussisteva violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale poiché l'uso dell'arma come aggravante e il porto di arma sono beni giuridici distinti; e che la determinazione della pena era congrua alla luce della gravità del fatto e degli elementi aggravanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla non richiesta discussione orale; il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 convertito L. 18/12/2020, n. 176
Disposizione che consente il contraddittorio scritto in Cassazione per motivi legati alle misure emergenziali; applicata per il trattamento del ricorso senza udienza orale
artt. 516, 521, 522, 526 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione al presunto obbligo di correlazione tra accusa e sentenza e a vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le difese valutate o implicitamente disattese se incompatibili con la decisione
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'organo di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni sono ammissibili se provato che siano spontanee e che, anche escludendole, la sentenza resiste
Richiamati dal ricorrente in relazione alla prova della responsabilità e alla valutazione degli effetti probatori delle dichiarazioni e degli atti; la Corte ha invece confermato la congruità della valutazione probatoria
art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamati relativamente alla valutazione delle prove testimoniali e documentali; la Corte ha ritenuto che il giudizio di attendibilità è desumibile dalla motivazione complessiva
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Citato tra le norme impugnate, ma la Corte ha ritenuto le censure non decisive rispetto alla solidità dell'impianto probatorio
art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen.
Norma sull'aggravante per uso di arma in caso di rapina; la Corte ha chiarito che l'aggravante e il porto di arma sono distinti e non assorbenti l'uno nell'altro
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha ritenuto la gravità del fatto compatibile con la pena inflitta
Richiamati in ordine alla valutazione della recidiva, pericolosità e circostanze che influenzano il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che gli elementi aggravanti prevalgono sulle attenuanti invocate
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Errori materiali o refusi in una motivazione (es. data o trascrizione) non comportano necessariamente l'annullamento se non incidono sulla ricostruzione sostanziale del fatto
- Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se emerge chiaramente la spontaneità; tuttavia, anche escludendole la decisione può resistere se sussistono altri elementi di prova solidi
- Il giudice di appello non è tenuto ad analizzare in dettaglio ogni singola deduzione difensiva quando sussiste una doppia conforme; è sufficiente una motivazione logica e globale che evidenzi i fatti decisivi
- L'uso dell'arma come aggravante della rapina e il reato di porto di arma possono coesistere senza violare il principio ne bis in idem quando tutelano beni giuridici distinti
- Le censure sulla quantificazione della pena richiedono che il ricorrente dimostri che le valutazioni di gravità e gli elementi aggravanti risultino manifestamente illogici o mancanti; la mera invocazione dell'età e della collaborazione non è sufficiente se i giudici valutano prevalenti elementi di gravità
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è necessario indicare profili di illegittimità rilevanti sotto il profilo di diritto; censure meramente ricostruttive o che non smontano i nuclei essenziali della decisione sono frequentemente dichiarate inammissibili
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