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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17120/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società che operava nella vendita di autovetture e nella gestione della convenzione con un finanziatore aveva ottenuto in primo grado la condanna di quest'ultimo al pagamento di somme erogate per finanziamenti concessi ai clienti e, inoltre, aveva proposto domande di garanzia/manleva nei confronti di alcuni clienti. In appello, con riguardo alla cliente qui rilevante, la Corte territoriale aveva ritenuto apocrife le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e aveva escluso che la cliente potesse essere considerata destinataria dell'acquisto del veicolo, affermando che l'auto era stata acquistata a sua insaputa dal coniuge e che, quindi, non era configurabile alcuna pretesa di manleva o arricchimento senza causa nei suoi confronti. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il secondo motivo, violazione di norme processuali e omessa valutazione di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la cliente si era comunque resa acquirente dell'auto, poi alienata, e che aveva invece valorizzato in modo erroneo le dichiarazioni del coniuge; con il quinto motivo lamentava inoltre la mancata ammissione di prove orali che avrebbero consentito di dimostrare la propria tesi anche in relazione alla domanda proposta contro la cliente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione nei confronti delle parti rispetto alle quali la ricorrente aveva rinunciato al ricorso. Quanto alla sola controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, limitatamente ai motivi a lei riferiti. In particolare, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché il vizio motivazionale era comunque precluso dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sia perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche rilevato che la decisione di merito aveva escluso la riferibilità alla cliente non solo del contratto di finanziamento, ma dell'intero acquisto del veicolo, ritenendola del tutto estranea all'operazione negoziale. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la stessa preclusione sul vizio motivazionale e per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduceva puntualmente il contenuto delle prove orali asseritamente non ammesse né risultava che la relativa richiesta fosse stata reiterata in appello. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese nei confronti della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nella contestazione del ragionamento probatorio della Corte di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la critica è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione delle prove

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla mancata ammissione di prove orali, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di disconoscimento della sottoscrizione

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia del disconoscimento della sottoscrizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile per l'applicazione della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    ha precluso la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei motivi esaminati

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in combinato disposto con la L. 228/2012 per l'ulteriore contributo unificato, ma non applicato nel caso di specie

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; se la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando operi la preclusione derivante dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., nei casi in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado.
  • La deduzione di mancata ammissione di prove orali è inammissibile se non è accompagnata dalla puntuale indicazione del loro contenuto e della loro decisività, oltre che dalla dimostrazione che la relativa istanza sia stata ritualmente reiterata in appello.
  • Quando il giudice di merito accerta che un soggetto è del tutto estraneo sia al contratto di finanziamento sia all'acquisto del bene, non può essere fondata nei suoi confronti una pretesa di manleva o di arricchimento senza causa sulla sola successiva vicenda del bene, se questa non è riferibile al medesimo soggetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimentoArricchimento senza causa
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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