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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36141/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per mancanza degli elementi costitutivi del reato di furto e mancata esplicitazione della prova del dolo, lamentando che la condotta contestata poteva essere solo danneggiamento; 2) censura sul riconoscimento della recidiva per presunta carenza motivazionale nell'applicazione dell'art.99 c.p.; 3) conseguenziale richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione se la recidiva fosse esclusa; 4) errata esclusione della continuazione esterna con precedenti sentenze (28/04/2015 e 28/11/2014) per aver trascurato una programmazione criminosa anche generica e per aver sottovalutato il breve intervallo temporale; 5) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul rifiuto della loro prevalenza rispetto alla recidiva, nonostante scriminata limitata offensività e collaborazione dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate e in larga parte reiterative di censure già valutate e respinte dai giudici di merito. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto precluso al sindacato di legittimità perché attiene alla valutazione delle risultanze di fatto (verifiche di merito inattaccabili se non per vizi logici nella motivazione, non riscontrati); i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto gli atti univoci e idonei a formare il tentativo di furto (presenza di arnesi, danneggiamento della porta, osservazione degli operanti); il riconoscimento della recidiva è stato considerato adeguatamente motivato in relazione al numero, alla gravità e alla costanza dei precedenti; la questione della prescrizione è assorbita dall'inammissibilità del motivo sulla recidiva; la continuazione esterna è stata correttamente esclusa in considerazione dell'eterogeneità delle condotte e del significativo intervallo temporale; il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è stato motivato in ragione della tipologia e della gravità della recidiva e del divieto di prevalenza sancito dall'art.69 ultimo comma c.p. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.56 c.p.

    Riferimento alla disciplina del tentativo: gli atti univoci, se idonei a consumare il reato salvo eventi indipendenti dalla volontà, possono integrare il tentativo; la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di furto.

  • art.110 c.p.

    Contestazione di concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata in concorso con il coimputato Pasquale Brizzi.

  • art.624bis c.p.

    Norma sulla disciplina delle modalità di commissione del reato di furto aggravato o tentato; utilizzata per inquadrare il tentativo di furto in abitazione con strumenti da scasso.

  • art.625 n.2 c.p.

    Aggravante o fattispecie legata al reato contro il patrimonio; applicata nel contesto delle aggravazioni del furto.

  • art.99 c.p.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'incremento di pena per la recidiva valutando numero, gravità e costanza dei precedenti.

  • art.606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha richiamato tali disposizioni per affermare che non è consentita la rivalutazione delle risultanze di fatto e che il controllo è limitato alla verifica della motivazione rispetto a vizi di legge o illogicità manifeste.

  • art.125 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle doglianze sulla mancanza di elementi costitutivi e sulla prova, come norma procedurale richiamata nelle censure difensive.

  • art.546 c.p.p.

    Riferimento alla struttura della motivazione nella sentenza: la difesa aveva lamentato insufficiente esplicitazione delle ragioni; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non affetta da vizio.

  • art.81 comma secondo c.p.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha applicato i criteri interpretativi per escludere la continuazione esterna in assenza di identità del disegno criminoso tra i fatti.

  • art.69 ultimo comma c.p.

    Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: la Corte ha richiamato tale divieto per giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva contestata.

  • art.133 c.p.

    Richiamato nella contestazione sulle circostanze attenuanti e sul loro apprezzamento in sede di bilanciamento con le aggravanti/recidiva.

  • art.62bis c.p.

    Presumibile richiamo sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che non ha dato prevalenza alle attenuanti.

  • art.125 comma 3 c.p.p.

    Richiamato nelle doglianze difensive relative alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione.

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000

    Richiamata come parametro per la condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave e ha comunque irrogato somma equa di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: la Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto dei giudici di merito salvo illogicità manifeste nella motivazione.
  • Per integrare il tentativo di furto gli atti preparatori devono risultare univoci e idonei, valutazione che dipende dal contesto (arnesi da scasso, danneggiamenti, osservazioni degli operanti).
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione specifica ma può essere adeguatamente assolto anche con argomentazione succinta che evidenzi la prosecuzione di un percorso delinquenziale (numero, gravità, costanza dei precedenti).
  • La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso; la mera propensione alla delinquenza o la genericità della programmazione non sono sufficienti per riconoscerla se mancano indici come omogeneità delle condotte, breve iato temporale e unicità del progetto criminoso.
  • Le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva quando la legge (art.69, ultimo comma) lo vieta; il giudice deve comunque motivare il bilanciamento fra attenuanti e recidiva.

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