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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24346/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città, confermando la responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso propone un unico motivo, denunciando il mancato rispetto della legge penale; tuttavia la censura viene ritenuta estremamente generica, perché non indica in modo specifico gli elementi posti a base della doglianza e non consente alla Corte di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità. La Corte osserva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Indica il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità, ma si limita a registrare la condanna già pronunciata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare le censure mosse alla decisione impugnata; la genericità determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto, pur formalmente riferito alla violazione di legge, è privo di specificità e non individua gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
  • La mera contestazione del "mancato rispetto della legge penale" non è sufficiente se non è accompagnata da una puntuale indicazione dei passaggi motivazionali censurati e delle ragioni dell'asserito errore.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorso non consente di comprendere la critica proposta, la Corte di cassazione non può esercitare il proprio controllo di legittimità nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le questioni relative alla conformità della motivazione alla legge processuale richiedono un'esposizione chiara, specifica e autosufficiente dei profili di doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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