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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11696/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato dalla destrezza (art. 625 n.4 c.p.), sostenendo che non sussista il quid pluris richiesto per l'aggravante: secondo la difesa i prevenuti si erano limitati ad approfittare della distrazione della vittima, avendosi offerto inizialmente di aiutarla a sistemare una ruota e approfittato della situazione, mentre le attenuanti generiche sono state ingiustamente negate in considerazione della restituzione della somma e dell'azione posta in essere per recuperare il borsello.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta aspecificità. Sul merito la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua: i giudici avevano ricostruito condotte coordinate e artificate dai due imputati (uno distraeva la vittima mentre l'altro, con rapidità, entrava nell'abitacolo e si impossessava del borsello), idonee a configurare l'aggravante della destrezza secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; inoltre la restituzione parziale e la collaborazione successiva non compensano la gravità e la particolare capacità criminale, specie rispetto alla età avanzata della vittima e, per Campolongo, in presenza di recidiva qualificata. Per legge, a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    L'aggravante della destrezza richiede un quid pluris rispetto al mero approfittare della distrazione altrui: sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, pone in essere condotte caratterizzate da abilità, astuzia o avvedutezza tali da sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore della cosa; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto ricomprese tali componenti (azione congiunta e artificiosa dei due autori)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ivi comprese le condanne al pagamento delle spese processuali e, in caso di profili di colpa nell'atto impugnatorio, il versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e disposizioni correlate (art. 99-bis e modifiche introdotte dal d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022 n.199)

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati (differendo l'entrata in vigore e introducendo casi di procedibilità a querela), ma la Corte rileva che l'inammissibilità del ricorso impedisce comunque di valorizzare eventuali rilievi sulla querela nel giudizio di legittimità; la sopravvenuta procedibilità a querela non altera la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Sezioni Unite, sent. n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)

    Giurisprudenza di riferimento che delimita la portata dell'aggravante della destrezza: essa sussiste solo se esiste capacità tecnica o astuzia idonea a creare o sfruttare una situazione artificiosa per eludere la sorveglianza del detentore; la Corte applica questi principi al caso concreto

Massime di principio

  • L'aggravante della destrezza non si limita al semplice approfittare della distrazione della vittima: occorre dimostrare un comportamento artifizio o abilità volta a creare o sfruttare la distrazione (ad es. condotte coordinate, inganni o manovre per distrarre e poi impossessarsi del bene).
  • La semplice restituzione parziale del provento o atti successivi di collaborazione non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto se la condotta dimostra particolare capacità delittuosa o se sussistono circostanze aggravanti (es. recidiva, età vulnerabile della vittima).
  • In Cassazione i motivi generici e aspecifici sono frequentemente dichiarati inammissibili: il ricorso deve essere autosufficiente, specifico e confrontarsi con la motivazione di merito per essere esaminato sul fondo.
  • La sopravvenuta modifica normativa che impone procedibilità a querela non annulla automaticamente le pronunce già impugnate; l'inammissibilità del ricorso può impedire che tale questione sia rilevata in sede di legittimità.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è importante: 1) documentare puntualmente il difetto di quid pluris per la destrezza (dimostrando assenza di artifizi o concertazione), 2) provare tempestivamente il carattere riparatorio del comportamento post-fatto, 3) predisporre motivi specifici e riferiti al verbale e alla motivazione di merito per evitare l'inammissibilità per aspecificità.

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