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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26582/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una lavoratrice di conservare un trattamento percepito in relazione alla disciplina dei lavoratori socialmente utili e di ottenere il riconoscimento della pensione anticipata prevista dall'art. 50 della L. n. 289/2002. L'INPS aveva contestato l'erogazione del beneficio, assumendo che, nel periodo di percezione, l'interessata avesse svolto attività lavorativa subordinata part-time e che ciò fosse incompatibile con la permanenza del trattamento. Dopo il rigetto del gravame in appello, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato quel trattamento a una pensione di anzianità e ne aveva ammesso il cumulo con redditi da lavoro, in applicazione dell'art. 44 della L. n. 289/2002, dell'art. 50 della medesima legge e dell'art. 72 della L. n. 288/2000. La censura centrale era che il beneficio fruito dall'assistita non fosse una vera pensione anticipata, ma una misura eccezionale e assistenziale, sicché non poteva operare la disciplina di sanatoria del cumulo prevista per le pensioni di anzianità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il trattamento previsto per i lavoratori socialmente utili non integra una pensione di anzianità, neppure anticipata, ma una misura indennitaria/assistenziale destinata ad accompagnare il lavoratore verso la pensione; perciò non gli si applica la sanatoria sul cumulo prevista dall'art. 44 della L. n. 289/2002.

Norme richiamate

  • art. 50 L. n. 289/2002

    non disciplina una pensione di anzianità anticipata, ma un trattamento collegato ai lavoratori socialmente utili con funzione di accompagnamento al pensionamento

  • art. 44 L. n. 289/2002

    la sanatoria sul cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro non è applicabile a trattamenti che non siano veri trattamenti pensionistici di anzianità

  • art. 72 L. n. 288/2000

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 12, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 468/1997

    prevede misure straordinarie per lavoratori socialmente utili vicini al pensionamento, qualificate dalla Corte come misure eccezionali, autonomamente concorrenti e di natura sostanzialmente indennitaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • D.L. n. 78/1998 conv. in L. n. 176/1998

    ha ampliato la previsione originaria, aggiungendo all'ipotesi del contributo a fondo perduto anche quella dell'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata

Massime di principio

  • Il trattamento previsto per i lavoratori socialmente utili, pur essendo collegato a requisiti contributivi e al raggiungimento della pensione, non va automaticamente qualificato come pensione di anzianità o pensione anticipata.
  • Le misure agevolative destinate ai lavoratori socialmente utili hanno natura eccezionale e assistenziale-indennitaria: servono ad accompagnare il beneficiario nel transito alla pensione, non a conferirgli un trattamento pensionistico pieno e cumulabile come tale.
  • La disciplina del cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro non si estende a prestazioni che, pur commisurate all'anzianità contributiva, non abbiano natura propriamente pensionistica.
  • Quando si invoca una sanatoria sul cumulo o un regime favorevole, il giudice deve verificare in modo rigoroso la natura giuridica della prestazione percepita, senza fermarsi alla sua denominazione o alla finalità pratico-sociale.
  • Le norme speciali di favore per categorie protette o socialmente utili devono essere interpretate restrittivamente, in quanto eccezionali rispetto al sistema generale delle prestazioni previdenziali.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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