Cassazione Penale, Ordinanza n. 04926/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, per avere occultato la documentazione fiscale relativa a più annualità d’imposta, così da impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari. In cassazione la difesa ha dedotto, con il primo e il terzo motivo trattati congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova dell’occultamento e del dolo fosse stata male apprezzata e chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le doglianze sul merito fossero riproduttive di questioni già esaminate e dirette a ottenere una nuova lettura delle prove, senza specifico travisamento. Ha osservato che i giudici di merito avevano logicamente ricostruito i fatti valorizzando la gestione esclusiva della società da parte dell’imputato, l’assenza di dichiarazioni fiscali e di esibizione delle scritture contabili, nonché la necessità per gli accertatori di acquisire documentazione presso terzi per ricostruire la contabilità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, fondata sulla gravità della condotta riferita a plurime annualità e sui precedenti penali dell’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, e ha considerato parimenti infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, essendo la motivazione della Corte di appello logica e conforme ai criteri di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato sussiste quando la distruzione o l’occultamento di documenti contabili impedisce la ricostruzione del reddito o del volume d’affari; l’impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto e può ricorrere anche se la documentazione debba essere acquisita presso terzi o aliunde.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti, anche uno solo, tra quelli relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma prevista dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di reati tributari di occultamento o distruzione di scritture contabili, l’elemento costitutivo dell’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari sussiste anche quando l’attività ricostruttiva dell’Amministrazione o degli accertatori debba essere svolta mediante acquisizione di documenti presso terzi.
- La prova del dolo specifico nel delitto di occultamento di documentazione contabile può essere desunta, secondo comuni massime di अनुभवienza, dalla titolarità o gestione di fatto di un’attività economica dalla quale sia ragionevole inferire la produzione di reddito e volume d’affari.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o a una diversa lettura delle prove, se non viene indicato uno specifico travisamento delle risultanze processuali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censura di merito sindacabile in cassazione solo per illogicità o mancanza di motivazione; il giudice può fondarlo anche su un solo elemento ritenuto prevalente, quale la gravità del fatto o i precedenti penali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, con possibile aumento oltre il massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.
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