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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30853/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costa impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per il reato di cessione di stupefacenti (capo 15). Il ricorrente contestava in particolare l'utilizzabilità di intercettazioni ambientali eseguite all'interno della macelleria di via Demetrio Camarda 15 (progr. 83 del 9/12/2019), sostenendo che il decreto autorizzativo richiamava solo i "luoghi esterni" e non l'interno; inoltre ha dedotto in motivi nuovi che all'interno dei locali furono effettuate anche riprese video non autorizzate dal decreto e privando di tutela la dimora privata, nonché che il Tribunale, anziché il G.I.P., avrebbe impropriamente "corretto" l'errore materiale del provvedimento autorizzativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (inclusi i motivi nuovi). Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi principali: il Tribunale del riesame non ha operato una formale correzione dell'errore materiale (competenza del G.I.P.), ma ha legittimamente fatto emergere la reale volontà e intenzione decisoria del G.I.P., valutando il provvedimento nel suo insieme (motivazione e dispositivo) e la specifica istanza del P.M., senza mutarne la natura o aggiungere luoghi/utenze non richiesti. I primi due motivi nuovi (sulle riprese video) sono stati dichiarati inammissibili per mancanza della necessaria connessione con il motivo originario. A seguito del rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali quando la correzione adegua l'espressione formale al reale contenuto della decisione senza mutarne la sostanza; tuttavia la correzione formale spetta al giudice che ha emanato il provvedimento (G.I.P.), mentre il giudice del riesame può solo far emergere la reale volontà del decisore senza aggiungere elementi non ricompresi nella ratio decidendi.

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova caratterizzato da sorpresa; l'eventuale autorizzazione e i suoi limiti vanno valutati nel contesto della specifica richiesta del P.M. e del provvedimento autorizzativo, con limiti all'ammissibilità di correzioni formali da parte di giudici diversi dal G.I.P.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Prevede la valutazione della gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; nel caso ha costituito il parametro per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi fondati anche sulle intercettazioni e rilevazioni ritenute utilizzabili dal giudice del riesame.

  • art. 311, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente di aggiungere nuovi motivi in sede di discussione; tuttavia tali motivi devono essere connessi ai motivi originari del ricorso per essere ammissibili in Cassazione contro provvedimenti de libertate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Cassazione sulle questioni di fatto: gli accertamenti sull'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio sono questioni di fatto di merito e, se non sussistono vizi motivazionali, risultano inammissibili in Cassazione salvo censura per vizio di motivazione.

  • art. 166, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda la definizione di abitazione/privata dimora; il ricorrente aveva invocato questa norma per qualificare la macelleria come dimora privata, ma la Corte ha valutato la questione come questione di fatto e di merito.

  • art. 614 cod. pen.

    Tutela della riservatezza domestica invocata dal ricorrente contro le captazioni; la decisione richiede una valutazione complessiva della richiesta del P.M. e del provvedimento autorizzatorio per stabilire l'utilizzabilità delle registrazioni.

  • artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen.

    Norme riferite alla motivazione e alla violazione di legge contestate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica rispetto all'accertamento della reale volontà del G.I.P.

  • art. 14 Cost.

    Rilevata nella prospettazione difensiva in termini di garanzie costituzionali; la Corte ha comunque deciso sulla base dell'interpretazione delle norme processuali e del contenuto probatorio-motivazionale.

Massime di principio

  • La correzione formale di un decreto autorizzativo (art. 130 c.p.p.) può essere compiuta solo dal giudice che ha emanato il provvedimento (G.I.P.); il giudice del riesame non può effettuare una formale correzione ma può, valutando motivazione e dispositivo insieme, far emergere la reale volontà del G.I.P. senza aggiungere o sostituire luoghi o utenze non richiesti.
  • Quando il tribunale del riesame adegua l'espressione formale della decisione al suo effettivo contenuto, lo fa senza incidere sulla natura o sulla statuizione del provvedimento: ciò è ammesso se l'adeguamento si limita a ricostruire la ratio decidendi e non introduce nuovi elementi sostanziali.
  • Le questioni relative all'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio e alla valutazione sulle modalità concrete di intercettazione (es. interno vs esterno, uso di riprese video) sono, in larga parte, questioni di fatto e di merito demandate al giudice di merito; pertanto la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali rilevabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • I motivi nuovi in Cassazione (art. 311, comma 4) contro provvedimenti de libertate sono ammessi nei termini procedurali, ma devono mantenere la necessaria connessione con i motivi originari altrimenti sono inammissibili.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di captazioni o di riprese non previste nel decreto autorizzativo deve essere sollevata tempestivamente e connessa ai motivi originali: eccezioni tardive o non connesse rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Se l'autorità ha autorizzato intercettazioni limitate a certi luoghi o mezzi, ogni ampliamento sostanziale dell'ambito autorizzato (per es. aggiunta di video o nuovi ambienti) richiede valutazione puntuale e, se non previsto, può dare luogo a eccezioni di inutilizzabilità purché tempestivamente dedotte e fondate.

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