Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29466/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del professionista a un incarico di consulenza riguardante la situazione autorizzativa di alcuni punti vendita, con particolare riferimento alle pratiche presso i Vigili del fuoco e ai certificati di prevenzione incendi; sosteneva inoltre che l'incarico fosse più ampio e comprendesse anche profili di regolarità urbanistica, edilizia e autorizzativa, e domandava quindi la declaratoria di insussistenza del diritto al compenso e il risarcimento del danno. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva invece ritenuto provata soltanto una consulenza limitata alle pratiche indicate in un fax del 12 marzo 2008 e aveva reputato l'incarico correttamente adempiuto. Con il primo motivo il ricorrente denunciava omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla responsabilità per i profili ulteriori rispetto alla prevenzione incendi. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo e erroneo riparto dell'onere probatorio, sostenendo che il professionista fosse inadempiente perché le verifiche eseguite erano risultate inadeguate alla luce di successive perizie e delle irregolarità emerse sui punti vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente che la transazione intervenuta tra le parti non eliminasse la necessità di decidere il ricorso nel merito, poiché le parti avevano regolato i reciproci rapporti ma avevano rimesso al giudizio la questione delle spese e la definizione complessiva della lite. Nel merito, la Corte ha rigettato entrambi i motivi: ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato l'intera pretesa risarcitoria ma aveva accertato che il contratto provato era solo quello relativo alle pratiche VVF/CPI; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che il giudice di merito aveva comunque valutato il fatto storico rilevante, ossia l'adempimento dell'unica consulenza provata, e che la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice di merito aveva comunque esaminato l'intera domanda proposta, sebbene l'avesse ritenuta fondata su un rapporto contrattuale più ristretto rispetto a quello allegato.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre il vizio di motivazione apparente o mancante, poiché la sentenza d'appello contiene una motivazione adeguata e intelligibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è invocato per denunciare error in procedendo, ma viene ritenuto infondato perché la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciare sulla domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La Corte prende atto del deposito della transazione in prossimità dell'adunanza camerale e ne valuta l'incidenza sulla decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini la domanda nella sua interezza, pur qualificando il rapporto contrattuale in modo più circoscritto rispetto alla prospettazione della parte attrice.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile se il fatto storico decisivo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le singole risultanze istruttorie.
  • Nell'azione di responsabilità contrattuale, una volta allegata la fonte del rapporto e l'inadempimento, spetta al debitore provare l'esatto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
  • La censura che mira a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una nuova valutazione dei fatti non è ammissibile in cassazione sotto il profilo del vizio motivazionale.
  • La transazione sopravvenuta non esclude automaticamente la decisione del ricorso quando le parti abbiano riservato alla definizione del giudizio la regolazione delle spese o altri effetti dipendenti dalla decisione stessa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.