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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7707/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel decreto di archiviazione del GIP del 10/08/2023. Nel decreto era indicata l'archiviazione per una telefonata minatoria (art. 612 comma 2 c.p.) per estinzione del reato per remissione di querela e, contestualmente, era fatto riferimento anche a uno "scritto anonimo" archiviato ex art. 131‑bis c.p. La difesa ha sostenuto che lo scritto anonimo non era mai stato contestato a Monica Vitaloni e ha chiesto la correzione formale del decreto. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che la correzione richiesta implicherebbe una modifica sostanziale del provvedimento di archiviazione e non una mera correzione formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.), confermando che l'istanza di correzione non poteva essere accolta perché la correzione richiesta avrebbe inciso sul contenuto decisionale del provvedimento (modifica sostanziale) e non si trattava di una difformità meramente formale tra volontà del giudice e forma dell'atto. La Corte ha rilevato che la contestazione riguardava il merito/contesto dell'archiviazione e doveva essere impugnata per abnormità, non con lo strumento dell'art. 130 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte non ha escluso la colpa nell'impugnazione alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 612 comma 2 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di minaccia; nel caso riguarda la telefonata minatoria per la quale è intervenuta remissione di querela e conseguente estinzione del reato.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Richiamato nel decreto di archiviazione con riferimento allo "scritto anonimo"; la Corte non entra nel merito dell'applicazione sostanziale, ma rileva che l'eventuale erronea menzione di fatti non contestati non è sanabile con l'art. 130 c.p.p.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Dispositivo per la correzione di errori materiali: la Corte ricorda che è applicabile solo per difformità meramente esteriori tra la volontà del giudice e la forma del provvedimento; non può essere usato per modificare decisioni nel loro contenuto essenziale o per sostituire una decisione già assunta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    richiamati gli artt. 606 lett. b), c) ed e) e il comma 3

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione e sulle cause di inammissibilità; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato la ricorrente al versamento della somma e alle spese processuali, ritenendo non esclusa la colpa nell'impugnazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Principio richiamato per valutare la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione e giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'art. 130 c.p.p. serve esclusivamente a correggere errori di forma o difformità esteriori tra la volontà del giudice e la formulazione del provvedimento; non può essere impiegato per modificare il contenuto sostanziale di una decisione già adottata.
  • Se la richiesta di correzione mira in realtà a cambiare il dispositivo o il contenuto decisorio (cioè incide sulle ragioni e sulla sostanza della decisione), la via corretta è l'impugnazione per abnormità o altri rimedi idonei, non la procedura di correzione dell'errore materiale.
  • L'errata indicazione di fatti non contestati nel decreto di archiviazione non è automaticamente sanabile come "errore materiale" se tale indicazione riflette elementi che hanno inciso sul contenuto decisionale; chi si duole di tale errore deve proporre l'impugnazione adeguata.
  • Sentenze di inammissibilità per ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e versamenti alla Cassa delle ammende, soprattutto quando non si può escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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